Rottamazione-quinquies per i carichi consegnati dal 2000 al 2023
Nell’art. 1 commi 82 e seguenti del Ddl Bilancio 2026 trova conferma la rottamazione-quinquies, che riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Si deve fare riferimento alla data di consegna del ruolo e non alla data, spesso antecedente, in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

La rottamazione consente lo stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi (di norma si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.
C’è però una differenza rispetto alle rottamazioni precedenti. Non tutti i carichi possono rientrarvi poiché la rottamazione-quinquies risulta circoscritta ai carichi riguardanti:
– imposte derivanti dalle attività di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e di controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) della dichiarazione;
– contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento (in questo caso il carico non deriva da ruolo ma da avviso di addebito INPS);
– sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (è previsto il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).
Dovrebbero rientrare nella rottamazione anche i carichi derivanti dall’incrocio dei dati con le c.d. LIPE (liquidazioni IVA periodiche). Dovrebbero essere rottamabili anche i carichi scaturenti da decadenza dalla dilazione dell’avviso bonario ex art. 3-bis del DLgs. 462/97, in quanto derivanti da liquidazione automatica o da controllo formale.
Le somme a titolo di capitale vanno corrisposte per intero.
I debitori decaduti dalle rottamazioni precedenti (non per la rottamazione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione) possono beneficiare della rottamazione-quinquies, sempre che si tratti di ruoli da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione o di contributi INPS dichiarati ma non versati.
Quanto appena sopra solo se trattasi di debitori non in regola con il pagamento delle rate al 30 settembre 2025; diversamente, bisogna continuare a pagare le rate del piano secondo le scadenze originarie.
Procedura della rottamazione-quinquies:
– entro il 30 aprile 2026 bisognerà trasmettere la domanda di rottamazione, indicando il numero di rate in cui dilazionare il debito e impegnandosi a rinunciare ai giudizi in corso (la domanda va presentata quand’anche non ci fossero importi da pagare, il che potrebbe succedere per le sanzioni da tardivo versamento di imposte dichiarate);
– entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al debitore la liquidazione delle somme;
– entro il 31 luglio 2026 occorrerà pagare tutte le somme o la prima rata.
Il pagamento può avvenire in massimo 54 rate, spalmate tra il 2026 e il 2035 (la prima scade il 31 luglio 2026).
Decadenza dalla rottamazione-quinquies
Nelle rottamazioni passate, bisognava a pena di decadenza pagare nei termini e per intero ogni singola rata, con una tolleranza di cinque giorni per il ritardo.
Invece, dalla rottamazione-quinquies si decade in caso di omesso o insufficiente pagamento:
– dell’unica rata scadente il 31 luglio 2026;
– di due rate anche non consecutive del piano (il mancato pagamento della prima rata non dovrebbe quindi causare alcuna decadenza);
– dell’ultima rata del piano.
Link utili:
Legge di Bilancio 2026: in arrivo la “Rottamazione-quinquies”
31.12.2025 – Dal Sito Agenzia delle Entrate – Riscossione
È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, la Legge n. 199/2025 contenente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” che prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quinquies”).
I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.
Ambito di applicazione
La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.
La norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.
Come e quando presentare la domanda
I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
Decadenza e perdita dei benefici
La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).
Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.
Per tutti i dettagli consulta la Legge n. 199/2025 – pdf
Altri articoli in tema rottamazione:
