La nuova rottamazione-quinquies (DDL Bilancio 2026)
Il D.D.L. “Bilancio 2026” introduce la “rottamazione-quinquies” per le somme iscritte a ruolo relative ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. L’ambito di applicazione è più ristretto rispetto alle precedenti versioni e interessa solo i carichi derivanti dall’omesso versamento delle imposte dichiarate, dalla liquidazione automatica, dal controllo formale della dichiarazione e dai contributi INPS. La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, con il pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2026.

Rispetto alle precedenti versioni la nuova versione della rottamazione (art. 23 del D.D.L. “Bilancio 2026”) ha un ambito di applicazione più limitato poiché ricomprende i carichi derivanti
- dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali,
- dalla liquidazione automatica
- dal controllo formale della dichiarazione e i contributi INPS.
La domanda per l’adesione alla nuova rottamazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026. Il pagamento della prima rata delle somme dovute deve essere effettuato entro il 31 luglio 2026.
QUALI SONO I CARICHI DEFINIBILI CON LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES?
È previsto che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023 possano essere estinti senza corrispondere interessi e sanzioni, versando le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Così come in precedenza, la nuova rottamazione consente dunque di definire i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di:
- interessi (compresi quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973);
- sanzioni;
- sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi o premi dovuti agli Enti pubblici previdenziali;
- aggio dovuto all’Agente della riscossione.
Rispetto alle precedenti versioni la rottamazione-quinquies non consente di definire la generalità delle imposte e dei contributi, ma soltanto i singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti:
- dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
- dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni di cui agli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972;
- dal controllo formale delle dichiarazioni di cui all’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973;
- dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di attività di accertamento.
Secondo l’attuale testo del DDL Bilancio 2026 non possono beneficiare della rottamazione gli accertamenti esecutivi e i ruoli derivanti da avviso di recupero dei crediti di imposta, da atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, da avviso di accertamento o di liquidazione in tema di registro, successioni e donazioni.
Possono essere invece ricompresi nella definizione agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012, o su istanza presentata dai debitori per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e per il concordato minore di cui al D.Lgs. n. 14/2019.
La definizione agevolata opera anche in relazione ai debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2017, ricompresi nelle precedenti definizioni agevolate, ossia:
- nella definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 (ossia, la rottamazione di cui all’art. 6, comma 2, D.L. n. 193/2016);
- nella definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (ossia, la rottamazione-bis di cui all’art. 1, comma 5, D.L. n. 148/2017);
- nella definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (ossia, la rottamazione-ter di cui all’art. 3, comma 5, D.L. n. 119/2018);
- nella definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficolta economica (ossia, il c.d. “saldo e stralcio” di cui all’art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
- nella riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (ossia, la rottamazione-ter e il c.d. “saldo e stralcio” di cui all’art. 16-bis, comma 1 e 2, D.L. n. 34/2019);
ancorché si sia determinata l’inefficacia della relativa definizione a causa del mancato pagamento di una delle rate previste dal piano di dilazione.
La definizione agevolata opera anche in relazione ai debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022 per i quali al 30 settembre 2025 si è determinata l’inefficacia della definizione, oggetto di:
- definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cioè la rottamazione-quater di cui all’art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022);
- riammissione alla rottamazione-quater di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 202/2024, per i soggetti che al 31 dicembre 2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell’omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute.
La rottamazione- quinquies è applicabile anche alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada, limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.
I dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili saranno messi a disposizione del debitore nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agente della riscossione.
Cosa resta escluso dalla rottamazione-quinquies?
Restano esclusi dalla definizione agevolata i debiti risultanti da singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022 per i quali al 30 settembre 2025 sono state versate tutte le rate scadute a tale data, oggetto di:
- definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (ossia, la rottamazione-quater di cui all’art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022);
- riammissione alla rottamazione-quater di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 202/2024, per i contribuenti che al 31 dicembre 2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell’omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute.
Sono inoltre esclusi dalla definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/1994 (Casse previdenziali dei professionisti: INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e al D.Lgs. n. 103/1996 (Casse dei professionisti privi di cassa previdenziale di categoria), come invece previsto dalle precedenti versioni della rottamazione.
COME ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES
Chi intende aderire deve trasmettere una apposita dichiarazione dal portale Agenzia Entrate e Riscossione entro il prossimo 30 APRILE 2026 (entro tale termine è possibile rettificare una dichiarazione già presentata).
La dichiarazione deve essere presentata anche dai contribuenti che, per effetto di pagamenti parziali precedentemente effettuati, hanno già integralmente corrisposto le somme dovute ai fini della definizione (al fine di beneficiare dello stralcio di sanzioni e interessi).
Nella dichiarazione il debitore deve indicare il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento e l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi in essa ricompresi, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, previa presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione che si realizza con il pagamento della prima rata o con il versamento in un’unica soluzione delle somme dovute e alla produzione in giudizio della domanda di definizione e della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
COME PAGARE LE SOMME
A seguito della presentazione dell’istanza e, comunque, entro il 30 giugno 2026, l’Agente della riscossione comunichi al debitore l’ammontare delle somme dovute per la definizione, l’importo delle singole rate (non inferiore a 100 euro ciascuna) e la data di scadenza di ciascuna di esse.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, così come di seguito delineato:
- prima rata entro il 31 luglio 2026;
- seconda rata entro il 30 settembre 2026;
- terza rata entro il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027 e fino al 2034;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 4% annuo (nelle precedenti rottamazioni gli interessi erano del 2%).
Il pagamento può essere effettuato utilizzando una tra le seguenti modalità:
- mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore nella domanda di adesione alla definizione;
- mediante i moduli precompilati resi disponibili dall’Agente della riscossione sul proprio sito istituzionale;
- presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
- Gli effetti della definizione agevolata
La presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione determina, in relazione ai carichi definibili che ne costituiscono l’oggetto, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.
Sono poi sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione dell’istanza di definizione (al 31 luglio 2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973).
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione-quinquies l’Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, avviare nuove procedure esecutive o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempre che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Il debitore non è poi considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta e dei pagamenti dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.
L’adesione alla definizione agevolata in relazione a debiti contributivi consente il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). A tal fine è richiesta la presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.
QUANDO DECADE LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES?
La rottamazione decade n caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento:
- dell’unica rata, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
- di due rate, anche non consecutive;
- dell’ultima rata.
In questi casi la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e l’Agente della riscossione riprende l’attività di recupero del debito residuo.
Rispetto a quanto previsto per la rottamazione-quater, la quinquies non prevede la “tolleranza” di cinque giorni per il versamento delle singole rate. Inoltre la nuova disciplina non sembra prevedere la possibilità in caso di decadenza, di rateizzare il debito residuo ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973.
