Polizza contro i rischi catastrofali: novità del DL 200/2025 (c.d. DL Milleproroghe)

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Polizza contro i rischi catastrofali: novità del DL 200/2025 (c.d. DL Milleproroghe)

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Il DL 200/2025 (c.d. DL Milleproroghe) ha prorogato al 31.3.2026 il termine per micro e piccole imprese turistico-ricettive e del settore della somministrazione di alimenti e bevande per dotarsi di una polizza contro i rischi catastrofali ex art. 1 co. 101 ss. L. 213/2023. È prorogato anche il termine per la stipula dei contratti assicurativi in questione da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, che sono tenute ad adempiere entro il 31.3.2026. Il termine per la generalità delle micro e piccole imprese, non appartenenti ai suddetti settori, è rimasto quello del 31.12.2025.

Il quadro generale è, pertanto, il seguente:


MICRO E PICCOLE IMPRESE

Per le piccole e micro imprese non appartenenti ai settori suddetti, il termine per dotarsi delle assicurazioni a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale è rimasto quello del 31 dicembre 2025.

Sono interessate, in particolare le imprese:

– che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (piccole imprese);

– che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (micro imprese);

secondo le definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/Ce.

Le micro e piccole imprese della ristorazione e del turismo hanno tempo, invece, fino al 31 marzo 2026.

Sono coinvolti dal rinvio al 31 marzo 2026 ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie, ma anche sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, se vi avviene la somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 comma 1 lett. c) L. 287/91).

Quanto alle imprese turistico ricettive, queste comprendono alberghi, ostelli, bed and breakfast organizzati in forma d’impresa, affittacamere, case vacanze.
Entro il 31 marzo 2026, dovranno adeguarsi le imprese della pesca e dell’acquacoltura di qualsiasi dimensione.


MEDIO E GRANDI IMPRESE

I termini per grandi e medie imprese, invece, sono già scaduti: per le prime, la polizza catastrofale doveva essere stipulata entro il 31 marzo 2025, con la previsione che le sanzioni si applichino decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (dal 30 giugno 2025). Il termine per le medie imprese, invece, era il 1° ottobre 2025.


Le proroghe sono probabilmente la conseguenza dei numerosi punti non ancora definiti: la disciplina delle sanzioni ha trovato compimento solo di recente con il DLgs. 27 novembre 2025 n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), in vigore dal 1° gennaio, mentre non è ancora disponibile la piattaforma informatica gestita dall’IVASS per il confronto delle offerte, prevista al comma 105-bis dell’art. 1 della L. 213/2023, che dovrebbe consentire di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi.

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