D.D.L. “Bilancio 2026” e definizione agevolata dei tributi locali
Il D.D.L. “Bilancio 2026” prevede che Regioni ed enti locali possano introdurre definizioni agevolate sui tributi di propria competenza, soprattutto per i crediti difficilmente esigibili, con la possibilità di ridurre o escludere interessi e sanzioni. L’agevolazione si applica a tutti i tributi locali, esclusi l’IRAP, le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali.

L’art. 24 del D.D.L. “Bilancio 2026” prevede che, ferma restando la possibilità di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le Regioni e gli enti locali possano introdurre autonomamente, con particolare riguardo ai crediti difficile esigibilità, tipologie di definizioni agevolate per i tributi di propria spettanza.
Regioni ed enti locali potranno introdurre autonomamente le definizioni agevolate con leggi o regolamenti, prevedendo l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate ai tributi locali.
Cosa prevede la definizione agevolata dei tributi locali? Tale definizione agevolate prevede che, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo atto sul sito Internet istituzionale dell’ente, i contribuenti possano adempiere agli obblighi tributari precedentemente inadempiuti, in tutto o in parte, beneficiando della riduzione o dell’esclusione di sanzioni e interessi.
Ogni Regione e ciascun ente locale potranno stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. Inoltre, se lo Stato dovesse introdurre delle forme di definizione agevolata per i tributi erariali (come nel caso della c.d. “rottamazione-quinquies” prevista dal D.D.L. “Bilancio 2026”), Regioni ed enti locali potrebbero stabilire analoghe forme di definizione agevolata anche per i tributi di propria competenza. Per le Regioni e gli enti locali resta ferma la possibilità di stabilire autonomamente le definizioni agevolate dei propri tributi, o di introdurre definizioni agevolate analoghe a quelle previste dalla normativa statale, anche se l’attività di riscossione viene affidata a concessionari privati
La definizione agevolata potrà riguardare la generalità dei tributi locali di competenza di Regioni ed enti locali, o soltanto alcuni di essi, e potrà essere adottata anche per le entrate di natura patrimoniale.
La fruizione della nuova definizione agevolata riguarda la generalità dei contribuenti (persone fisiche, imprese, professionisti, enti non commerciali, ecc.) che risultino debitori di tributi disciplinati e gestiti da Regioni ed enti locali, per posizioni in tutto o in parte inadempiute:
- i soggetti passivi IMU;
- i soggetti passivi TARI;
- i destinatari del canone patrimoniale per occupazione del suolo pubblico o esposizione pubblicitaria;
- i gestori tenuti all’imposta di soggiorno in qualità di responsabili d’imposta;
- i contribuenti assoggettati a tributi regionali diversi dall’IRAP.
Le definizioni agevolate non potranno riguardare l’IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali.
Inoltre, le Regioni e gli enti locali potranno stabilire soltanto forme di definizione agevolata riferite a periodi di tempo circoscritti (non a tempo indeterminato), tenendo comunque conto della loro situazione economica e finanziaria, nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.
