Obbligo di collegamento tra registratori telematici e POS: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate nella guida operativa
In data 19/02/2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida operativa per procedere al collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e quelli di certificazione dei corrispettivi (Registratore Telematico, RT).

Nei primi giorni del prossimo mese di marzo sarà reso disponibile il servizio web che permetterà di effettuare l’abbinamento tra POS e RT, rendendo così possibile procedere all’adempimento, previsto a partire dal 2026 (art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015).
Scarica la guida operativa (Febbraio 2026) IL COLLEGAMENTO TRA GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO E GLI STRUMENTI DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (POS-RT)
Il collegamento non è di tipo fisico, ma consiste in una comunicazione da effettuare all’Agenzia attraverso la funzionalità che sarà messa a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
Va ricordato che dal 1 gennaio 2026 i dati dei pagamenti elettronici vanno memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata unitamente ai dati dei corrispettivi.
Il collegamento “logico” fra POS e RT va effettuato una tantum, salvo successive variazioni, mediante accesso al portale “Fatture e Corrispettivi”, secondo le seguenti modalità:
– attraverso la funzionalità web “Gestione collegamenti” per i soggetti passivi che utilizzano il registratore telematico, abbinando la matricola del RT e il dato identificativo univoco del POS;
– all’interno della procedura web “Documento Commerciale on line” per chi utilizza detta procedura, registrando il dato identificativo univoco del POS.
Gli esempi forniti nella guida dell’Agenzia delle Entrate
Esempio 1. L’esercente A gestisce una tabaccheria e utilizza un unico POS per incassare sia i corrispettivi di vendite che non richiedono l’emissione di un documento commerciale (ad esempio, tabacchi, giochi e lotterie), sia i corrispettivi di vendite che richiedono l’emissione del documento commerciale (penne, matite, caramelle ecc.). In questo caso, l’esercente deve comunque registrare il collegamento tra il POS utilizzato per l’incasso delle vendite e il registratore utilizzato per la certificazione dei corrispettivi. Infatti, l’utilizzo del POS anche per l’incasso di vendite di tabacchi, giochi e lotterie, vendite per le quali non è obbligatorio emettere il documento commerciale non fa venir meno l’obbligo del collegamento.
Esempio 2. L’esercente B gestisce un distributore di carburante e utilizza due POS: uno dedicato alle vendite che richiedono l’emissione di un documento commerciale (caramelle, accessori per auto, ecc.), l’altro utilizzato esclusivamente per il rifornimento di carburante (operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione di un documento commerciale). In questa ipotesi, l’esercente deve registrare solo il collegamento tra il POS utilizzato per le vendite certificate con documento commerciale e il Registratore Telematico. Infatti, il POS utilizzato esclusivamente per i pagamenti dei rifornimenti di carburante non deve essere obbligatoriamente collegato, anche se nella procedura web di collegamento compare nell’elenco degli strumenti di pagamento disponibili. L’esercente può quindi dichiarare nell’ambito della procedura l’utilizzo esclusivo del POS per le operazioni esonerate. In questo caso la procedura non mostrerà più tale POS nell’elenco di quelli non collegati.
Gli eventuali scostamenti tra i dati delle transazioni elettroniche comunicate dagli Acquire (operatori finanziari con i quali l’esercente sottoscrive il contratto di convenzionamento, che prevede l’utilizzo di un POS fisico o virtuale) e i dati dei corrispettivi giornalieri per i quali è indicato un incasso elettronico saranno valutati dall’Agenzia delle Entrate tenendo anche conto del tipo di attività svolta dall’esercente.
È dunque importante verificare all’interno del servizio “Cassetto fiscale” i codici ATECO precedentemente comunicati all’Agenzia delle Entrate, segnalando tempestivamente ogni variazione del codice ATECO relativo alle attività concretamente svolte.
Collegamento Cassa e POS: i chiarimenti forniti dalle le faq di Agenzia delle Entrate
In data 24 febbraio sono state pubblicate le faq con risposte a dubbi frequenti per l’adempimento in partenza a marzo per il collegamento cassa-pos
Viene chiarito che per effettuare il collegamento cassa-pos è necessario conoscere:
- la matricola del registratore di cassa telematico,
- i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico
- l’indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.
Inoltre per il collegamento sono necessari i dati degli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico, identificati dal Terminal ID del dispositivo e dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
Le Faq hanno evidenziato che, sono considerati di tipo fisico tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless).
Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “SoftPOS”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
Gli strumenti di tipo virtuale (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online) sono identificati solamente dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
Per consultare le Faq:
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