Collegamento cassa-POS: possibili disallineamenti
L’Agenzia delle Entrate potrebbe inviare “lettere di compliance” in caso di differenze tra quanto comunicato dai due dispositivi. Occorre specificare il pagamento in contanti o attraverso una carta.
Dal 1° gennaio 2026 vi è l’obbligo di indicare la tipologia di pagamento ricevuto, se in contanti o in elettronico, al rilascio del documento commerciale, e collegamento logico (da fare online tramite il portale di Agenzia delle Entrate, senza alcun adempimento “fisico”) tra RT – registratore telematico e strumento di pagamento elettronico utilizzato, con specifiche sanzioni agli esercenti in caso di violazione.
ATTENZIONE: L’obbligo di collegare POS e registratore di cassa resta in standby solo in parte. È già in vigore e pienamente operativa dal 1° gennaio la necessità di inserire, tra i dati dello scontrino elettronico, quelli relativi al metodo di pagamento utilizzato.
Siamo davanti ad un duplice obbligo:
- dal 01/01/2026 bisogna indicare la tipologia di pagamento ricevuto;
- appena disponibile la procedura, presumibilmente Marzo 2026, bisognerà procedere al collegamento (online) tra POS e registratore telematico.
Sebbene il servizio che consentirà di abbinare POS e cassa sarà disponibile solo da marzo, bisogna già rispettare l’obbligatorietà di memorizzare e trasmettere correttamente i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Dal punto di vista operativo i dati dei pagamenti elettronici memorizzati dovranno essere trasmessi giornalmente in forma aggregata sulla base delle specifiche tecniche già in uso. Non serve quindi un passaggio ulteriore per l’avvio dell’obbligo di indicare il metodo di pagamento nello scontrino elettronico.
Dal 1° gennaio quindi, al momento della vendita è già necessario memorizzare i dati riportando nel documento commerciale sia la forma di pagamento utilizzata che il relativo ammontare.
Questi dati devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia, secondo le modalità già operative per i corrispettivi telematici. In caso di errori, per le violazioni che non incidono sulla corretta liquidazione del tributo si applica una sanzione amministrativa di 100 euro per trasmissione, fino a un massimo di 1.000 euro per il trimestre.
Atro tema è quello del collegamento tra POS e registratore di cassa: in questo caso, ad oggi, la procedura telematica per l’abbinamento non è ancora disponibile e la stessa Agenzia ha informato che se ne parlerà solo dal mese di marzo.
Dall’incrocio dei dati tra POS e registratore telematico potrebbero emergere dei disallineamenti: i dati dei pagamenti elettronici memorizzati e trasmessi in maniera aggregata dalla cassa potrebbero differire da quanto comunicato dalle banche e dagli intermediari finanziari sulla base dell’incassato tramite POS e/o app di pagamento.
Esistono inoltre situazioni, già conosciute e tenute in considerazione dall’amministrazione finanziaria, che fisiologicamente hanno una non coincidenza tra l’incassato tramite flussi elettronici ed il certificato ai fini fiscali. L’esempio più immediato è quello dei tabaccai che hanno l’obbligo di accettare pagamenti elettronici per l’acquisto di generi di monopolio per i quali non debbono emettere scontrino. Altro esempio è quello dei professionisti: ricevono pagamenti POS ma emettono solo fatture che non vengono comunicate.
Tutte queste situazioni non dovrebbero comportare l’invio di lettere di compliance, anche a fronte di disallineamenti, poiché questi ultimi sono fisiologici e noti al fisco.
Sotto un estratto da Il Sole 24 Ore del 12 Gennaio 2026:

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