Fotovoltaico a terra: attenzione alla data di completamento dei lavori
Il comma 16 della Legge di Bilancio 2026 modifica l’art. 5, comma 2-quater, del D.L. n. 63/2024, ampliando l’ambito degli impianti fotovoltaici con moduli a terra per i quali il reddito eccedente il limite di “agrarietà” è qualificato come reddito d’impresa, da tassare nei modi ordinari.
La novità riguarda gli impianti i cui lavori di installazione si sono conclusi dopo il 31 dicembre 2025, e non più solo quelli entrati in esercizio dopo tale data. L’avvenuta installazione è provata dalla registrazione dell’impianto come “realizzato” nel sistema GAUDÌ. Resta ferma la disciplina che considera reddito agrario la produzione entro i limiti annui (260.000 kWh per il fotovoltaico), mentre l’eccedenza, per gli impianti a terra, genera reddito d’impresa ordinario.

La produzione di energia da fonti agroforestali e fotovoltaiche, entro il limite di “agrarietà” introdotto dal comma 423, dell’articolo 1, della Legge finanziaria 2006, è tassata su base catastale:
– la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno,
– la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno,
– nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo,
effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti è determinato, ai fini IRPEF e IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
Il D.L. n. 63/2024, con l’art. 5, ha introdotto i commi 423-bis e 423-quater, stabilendo che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica mediante impianti fotovoltaici con moduli a terra, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, generano, per la quota eccedente i 260.000 kWh annui, reddito d’impresa da assoggettare a tassazione ordinaria (vedi Fotovoltaico a terra e regime fiscale agricolo: decisiva la scadenza del 31 dicembre 2025)
La legge di Bilancio 2026, dispone la sostituzione del riferimento agli impianti “entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025” con quello agli impianti “i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025”. Viene in pratica anticipato il momento discriminante ai fini fiscali per beneficiare della tassazione forfettaria: il Legislatore sposta l’attenzione da un evento successivo e in parte variabile, come l’entrata in esercizio che spesso è influenzata da fattori amministrativi o di rete, a un dato tecnico oggettivo, riscontrabile e verificabile come il completamento dei lavori di installazione.
Affinché l’impianto possa essere considerato “realizzato” è necessaria la registrazione nel sistema GAUDÌ: la registrazione diventa il parametro oggettivo per dimostrare l’avvenuto completamento dell’installazione (la data di tale adempimento fornisce il dato certo da considerare ai fini del regime applicabile).
