Collegamento POS – Registratore Telematico: impatti sulle aziende agricole
La “Legge di Bilancio 2025” ha introdotto dal 2026 l’obbligo di collegare gli strumenti di pagamento elettronici (POS) con gli strumenti di certificazione e memorizzazione dei dati dei corrispettivi per implementare gli strumenti di lotta all’evasione facendo emergere le eventuali incongruenze tra l’incassato a mezzo banca e quanto comunicato al fisco tramite il registratore.
Nell’attesa dell’operatività del servizio web che consentirà l’abbinamento tra POS e Registratori Telematici, prevista dal prossimo 5 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida operativa per procedere al collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronici e quelli di certificazione dei corrispettivi.
Con la Risposta n. 44/2026, inoltre, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’obbligo di effettuare il collegamento in presenza anche di operazioni esonerate dal rilascio del documento commerciale.

Obbligo di collegamento POS – RT
L’art. 1, commi 74 e 77, Legge n. 207/2024, c.d. “Legge di Bilancio 2026”, ha stabilito l’obbligo di collegare gli strumenti di pagamento elettronico (POS) con gli strumenti di certificazione e memorizzazione dei dati dei corrispettivi per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, prevedendo la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il relativo processo di pagamento elettronico, introducendo la memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici e la loro trasmissione in forma aggregata unitamente ai dati dei corrispettivi giornalieri.
Il nuovo obbligo interessa la generalità dei commercianti al minuto e degli esercenti attività assimilate, compresi gli imprenditori agricoli tenuti all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Con Provvedimento 31 ottobre 2025, prot. n. 424470/2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di collegamento tra i POS fisici o virtuali mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici (ad esempio, POS, app e software di pagamento che permettono e facilitano transazioni elettroniche) e gli strumenti di registrazione e memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri, ossia i Registratori Telematici.
Il provvedimento ha stabilito che il collegamento sia effettuato esclusivamente mediante il servizio web che sarà reso disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” a decorrere dal 5 marzo 2026.
I soggetti obbligati dovranno effettuare il collegamento registrando il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in abbinamento alla matricola del Registratore Telematico già censito in Anagrafe tributaria. L’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui l’esercente risulta titolare, preventivamente comunicati dagli operatori finanziari all’Amministrazione finanziaria, sarà visualizzabile all’interno della procedura di registrazione, così da facilitarne l’associazione con il Registratore Telematico.
Per garantire il corretto svolgimento delle eventuali attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti obbligati saranno altresì tenuti a registrare anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronici.
Il collegamento potrà essere effettuato direttamente dai soggetti obbligati, anche per il tramite un intermediario delegato ai servizi del portale “Fatture e corrispettivi”.
Se la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non è effettuata utilizzando un Registratore Telematico ma tramite la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il collegamento dovrà essere effettuato utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili nella medesima procedura.
Le disposizioni sono divenute efficaci dal 1° gennaio 2026 ma, non essendo ancora disponibile il servizio web che consente l’associazione “logica” tra POS e registratori, è stato previsto un regime transitorio. Nello specifico, per gli strumenti già in uso o attivati nel mese di gennaio 2026, il collegamento andrà effettuato entro 45 giorni dal rilascio della procedura.
Dopo tale periodo transitorio (a regime), invece, qualora uno strumento di pagamento elettronico già registrato venga collegato ad altro strumento di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero nei casi di attivazione di nuovi strumenti di pagamento elettronico, il collegamento dovrà essere registrato nel sistema a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico, o alla data di variazione dell’associazione, ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (il sabato è considerato giorno non lavorativo).
Esempio: attivazione di un nuovo POS in data 20 marzo 2026, in collegamento con un Registratore Telematico. La registrazione del collegamento tra i due strumenti dovrà essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” a partire dal 6 maggio e, comunque, entro il 31 maggio 2026 (i collegamenti registrati tra il 6 e il 31 maggio 2026 riporteranno “marzo 2026” come data di collegamento).
Il provvedimento stabilisce anche che la memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici sia effettuata mediante gli strumenti di certificazione dei corrispettivi: al momento dell’effettuazione dell’operazione dovranno essere registrate e riportate nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate ed il relativo ammontare. Attenzione: la mancata indicazione di tale informazione comporta l’irrogazione della sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione dei corrispettivi, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.
Da sottolineare infine che il mancato collegamento del POS al Registratore Telematico comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro, oltre all’applicabilità delle sanzioni accessorie di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
La Guida operativa dell’Agenzia delle Entrate
Lo scorso 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida operativa per procedere al collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e quelli di certificazione dei corrispettivi, rendendo altresì disponibili alcune interessanti FAQ sul nuovo adempimento.
Nella guida l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’obbligo di collegamento ai POS è di tipo “logico” e consiste in una comunicazione che si effettua una tantum, salvo variazioni successive, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Gli esercenti che utilizzano il Registratore Telematico (e quelli che adotteranno una soluzione software) dovranno registrare il collegamento logico con i POS attraverso la funzionalità “Gestione collegamenti”. L’operazione consiste nella registrazione del collegamento tra la matricola del RT e il dato identificativo univoco dei POS utilizzati per l’incasso elettronico dei corrispettivi memorizzati su quel Registratore Telematico. Gli esercenti che si avvalgono di server RT ai quali sono collegati più punti cassa dovranno abbinare i POS utilizzati nei punti cassa alle matricole dei soli server RT.
Diversa è la procedura per gli esercenti che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line”, i quali dovranno registrare il collegamento con i POS all’interno della medesima procedura web. Concretamente, l’operazione consiste nella registrazione del collegamento del dato identificativo univoco dei POS con la procedura web “Documento Commerciale on line”.
Se l’esercente ha stipulato due contratti di convenzionamento con istituti finanziari diversi (ad esempio, uno per l’accettazione di pagamenti di tipo bancomat, l’altro per quelli con carte di credito) utilizzando un unico POS, dovrà registrare due collegamenti al proprio RT indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il terminal id e il codice fiscale e denominazione dell’istituto finanziario.
Particolarità per le aziende agricole
Nella Guida operativa, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni sulle fattispecie di esclusione dall’obbligo di collegamento, tra cui sono evidentemente ricomprese anche le vendite di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972, effettuate da agricoltori in regime speciale IVA (ex art. 34, D.P.R. n. 633/1972).
In particolare, non sono interessati dal nuovo adempimento i corrispettivi certificati mediante distributori automatici (c.d. “vending machine”), quelli relativi alle cessioni di carburanti e quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, ancorché incassati con pagamento elettronico.
Allo stesso modo, non sono interessati dalle nuove disposizioni i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.
Tuttavia, l’esercente che svolge sia attività per le quali ricorre l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT o con la procedura web “Documento Commerciale on line”, sia attività esonerate, qualora utilizzi il medesimo POS per l’incasso di entrambi i tipi di corrispettivi resta comunque tenuto a registrare il collegamento. In agricoltura questo caso è frequente e si verifica quando il produttore agricolo in regime speciale (ex art. 34) vende anche prodotti agricoli non rientranti nella Tabella A, parte I (ad esempio vendita di pane, vendita di carni bovine, suine o ovi-caprine, ecc.).
Qualora, invece, lo stesso esercente utilizzi un POS dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati dall’obbligo di certificazione mediante documento commerciale, non ricorre l’obbligo di registrare il collegamento, potendo dichiarare, nell’ambito della procedura web, l’utilizzo esclusivo del POS per tali operazioni.
A seguito della dichiarazione di utilizzo esclusivo per operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, la funzionalità non mostrerà più tale POS nell’elenco di quelli non collegati. Le modalità operative per l’effettuazione di questa operazione, che è irreversibile, sono indicate nel paragrafo “POS non collegati” del Manuale Operativo allegato alla guida.
Nel caso in cui l’esercente scelga di dichiarare l’uso esclusivo di un POS a fronte di operazioni esonerate, quel POS non dovrà essere utilizzato, neanche saltuariamente, per l’incasso elettronico di operazioni certificate con emissione del documento commerciale.
ATTENZIONE: che qualora l’esercente scelga volontariamente di emettere il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i POS utilizzati per i relativi incassi elettronici dovranno essere collegati.
Da segnalare infine che l’obbligo di collegamento dei POS non ricorre qualora tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.
Calandoci più specificatamente nel comparto agricolo possiamo pertanto fare le seguenti riflessioni:
– l’obbligo di memorizzazione e certificazione dei corrispettivi non interessa i produttori agricoli in regime speciale IVA. In particolare, le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA di cui all’art. 34, D.P.R. n. 633/1972, non sono soggette all’obbligo di certificazione;
– fermo restando l’obbligo di annotazione dei corrispettivi, i produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale IVA possono vendere i prodotti agricoli ricompresi nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972 senza che ricorra alcun obbligo di emissione dello scontrino elettronico. Tale esonero, tuttavia, trova applicazione limitatamente alle operazioni che rientrano nel regime speciale IVA, restandone dunque escluse le altre operazioni. Per queste ultime il produttore agricolo deve dotarsi del Registratore Telematico e certificare le operazioni effettuate mediante il rilascio del documento commerciale;
– il produttore agricolo che effettua esclusivamente operazioni rientranti nel regime speciale IVA non è tenuto al collegamento tra il POS e il Registratore Telematico ma, qualora alle cessioni di prodotti esclusi dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi si affianchino anche cessioni di prodotti soggetti a tale obbligo, ricorre l’obbligo di collegamento. In questo caso, le operazioni esonerate potranno essere contraddistinte dal codice natura IVA “N.2”, e nel documento commerciale si dovranno riportare le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.
