Rottamazione quinquies: come presentare la domanda entro il 30 aprile
E’ disponibile la procedura online per aderire alla rottamazione quinquies, introdotta con la legge di Bilancio per l’anno 2025, che consente la definizione agevolata dei debiti affidati all’agente della riscossione. Come per la precedente rottamazione i contribuenti che vogliono aderire potranno presentare la domanda di adesione collegandosi al sito di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) e compilare online il form messo a disposizione dall’amministrazione finanziaria sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it

IL CALENDARIO DELLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES
La finestra per presentare la domanda resterà aperta fino al 30 aprile 2026.
Entro il 30 giugno 2026 l’agente della riscossione trasmetterà la comunicazione delle somme dovute, con l’esito della richiesta e il dettaglio degli importi.
La prima scadenza è fissata al 31 luglio 2026, sia nel caso di pagamento in unica soluzione sia nel caso di pagamento rateale.
Il piano può estendersi fino a 54 rate bimestrali, per una durata complessiva di nove anni.
QUALI CARTELLE SI POSSONO ROTTAMARE?
La rottamazione quinquies riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omessi versamenti di imposte emerse dai controlli automatici e formali, contributi previdenziali Inps (esclusi quelli da accertamento) e sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture. Sono inclusi anche i carichi già inseriti nelle precedenti definizioni agevolate decadute. Restano esclusi i debiti diversi da queste categorie, compresi quelli degli enti locali e delle regioni.
Le faq di Ader chiariscono che non rientrano nella rottamazione quinquies le sanzioni del Codice della strada emesse dalla polizia locale dei Comuni: la misura riguarda esclusivamente le violazioni accertate dalle Prefetture, come indicato nella faq 3.
Restano inoltre esclusi i tributi locali, come la tariffa rifiuti o il bollo auto, che non possono essere oggetto di definizione agevolata. Sono esclusi gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate: la rottamazione quinquies si applica solo agli omessi versamenti derivanti dai controlli automatici e formali, non alle somme richieste a seguito di attività di accertamento.
COME INDIVIDUARE I CARICHI ROTTAMABILI?
Il servizio a disposizione nel sito di Agenzia Entrate Riscossione propone i soli debiti “rottamabili”. Inoltre, è disponibile il servizio online che consente di chiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.
Il prospetto informativo si richiede direttamente dall’area riservata del sito di agenzia delle entrate Riscossione, nella sezione “Definizione agevolata”, compilando l’apposita schermata. Il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni. In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.
La faq 8 ricorda che in area riservata sono già visibili solo i debiti ammessi alla misura. È possibile anche richiedere il prospetto informativo, che elenca cartelle e avvisi Inps definibili e calcola l’importo dovuto.
La faq 9 consente di includere nella domanda anche cartelle oggetto di contenzioso, a condizione di rinunciare alle relative controversie.
COME SI PRESENTA LA DOMANDA?
La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 tramite i servizi disponibili sul sito Ader. Si accede all’area riservata con Spid, Cie o Cns e il sistema mostra automaticamente i carichi definibili. In area pubblica occorre compilare il form, allegare un documento di identità e indicare un indirizzo e‑mail non Pec. Possono essere inseriti solo documenti che contengono almeno un carico definibile.
Sul portale Agenzia Entrate Riscossione (clicca qui) trovate le due modalità alternative per presentare la domanda di adesione.
1) Online in area riservata. Compila il form e seleziona le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS che intendi inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata. Accedi all’area riservata
2) Online in area pubblica. Compila il form, allegando la documentazione di riconoscimento – pdf. Ricorda di specificare l’indirizzo e-mail (non PEC) per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2026). Vai al servizio
Se presenti la domanda in area riservata, il servizio ti propone esclusivamente i carichi “definibili”, mentre, se presenti la domanda in area pubblica, potrai inserire i soli documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS) che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi “definibile”.
Gli intermediari fiscali possono compilare la domanda per i propri assistiti direttamente dall’area riservata EquiPro.
E’ possibile aderire alla Rottamazione-quinquies per un singolo carico contenuto nella cartella e non per tutta la cartella indicando il riferimento del singolo carico.

COSA SUCCEDE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?
Se hai presentato la domanda in area riservata, riceverai una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).
Se hai presentato la domanda in area pubblica:
- riceverai una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
- dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- infine, se la documentazione allegata è corretta, ti verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.
Dopo la presentazione della domanda, non vengono avviate nuove procedure cautelari o esecutive sui debiti definibili e non proseguono quelle già avviate, salvo aste già aggiudicate. Restano validi eventuali fermi o ipoteche già iscritti.
È possibile aderire alla Rottamazione-quinquies anche per i carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del D.Lgs. n. 14/2019.
In questo caso, la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2026 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.
Il modello DA-LS-2026 e le relative modalità di presentazione non sono da utilizzare per l’adesione alla Rottamazione-quinquies dei carichi affidati all’Agente della riscossione che non sono interessati da procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del D.Lgs. n. 14/2019.
Documentazione
Modello DA-LS-2026 (italiano) – pdf
Modello DA-LS-2026 (tedesco) – pdf
Documentazione utile
QUANTO E COME SI PAGA?
Si versano solo capitale, spese di notifica e spese esecutive. Non sono dovuti sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e aggio. Per le sanzioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture, la misura si applica solo agli interessi e all’aggio.
Sono previste due modalità di pagamento, entrambe con prima scadenza fissata al 31 luglio 2026: pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure pagamento rateale fino a 54 rate bimestrali, con interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026. Le prime tre rate scadono nel 2026; dalla quarta alla cinquantunesima si paga ogni due mesi dal 2027; le ultime tre rate sono previste nel 2035.
QUANDO SI DECADE DAI BENEFICI DELLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES?
La rottamazione quinquies diventa inefficace in caso di mancato pagamento della rata unica o di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata. Il mancato pagamento dell’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 comporta la perdita dei benefici. E’ possibile saltare una rata intermedia senza decadere, ma non l’ultima.
COSA SUCCEDE ALLE RATEIZZAZIONI IN CORSO?
La presentazione della domanda sospende fino al 31 luglio 2026 gli obblighi di pagamento delle rateizzazioni relative ai debiti definibili. Le rateizzazioni in corso vengono revocate alla stessa data se la domanda viene accolta. Per i debiti non definibili, il contribuente deve continuare a pagare le rate residue.
I CHIARIMENTI DI TELEFISCO 2026
Nel corso del consueto incontro con la stampa specializzata (35ª edizione di Telefisco 2026 del 5 febbraio 2026) l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di rottamazione-quinquies chiarendo le regole su:
– decadenza per chi non paga,
– tolleranze e revoca,
con implicazioni cruciali per i contribuenti in fase di adesione entro il 30 aprile 2026.
Regole di decadenza dalle rate. Per la nuova pace fiscale l’Agenzia chiarisce che:
- l’omesso o tardivo pagamento della prima rata (in scadenza il 31 luglio 2026)
- non determina decadenza se scelta l’opzione rateale.
La decadenza scatta solo in caso di mancato pagamento:
- dell’unica rata (se scelto il versamento in unica soluzione),
- di due rate anche non consecutive,
- dell’ultima rata.
I versamenti parziali restano acquisiti come acconto sul debito residuo.
Nessuna tolleranza sui ritardi. Non è prevista alcuna tolleranza (es. 5 giorni) per i pagamenti:
- un ritardo anche di un solo giorno che implichi due rate non versate
- comporta l’inefficacia ope legis della definizione agevolata.
Il primo pagamento successivo viene imputato automaticamente alla rata precedente non pagata, per il conteggio delle rate mancate.
Revoca e integrazione della domanda. È ammessa la revoca della dichiarazione di adesione alla rottamazione-quinquies, analogamente alle precedenti edizioni, così come l’eventuale integrazione della stessa. Entrambe le operazioni devono pervenire entro il 30 aprile 2026, termine ultimo per la presentazione della domanda di definizione agevolata.
Altri articoli sull’argomento
