Fotovoltaico a terra e regime fiscale agricolo: decisiva la scadenza del 31 dicembre 2025

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Fotovoltaico a terra e regime fiscale agricolo: decisiva la scadenza del 31 dicembre 2025

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La Legge 101/2024 di conversione del Decreto Agricoltura ha introdotto importanti novità per il fotovoltaico a terra in ambito agricolo: fino al 31 dicembre 2025 resta valido il regime forfettario agevolato, ma dal 1° gennaio 2026 la cessione di energia oltre 260.000 kWh/annui prevede che i redditi siano tassati secondo la contabilità ordinaria. Le imprese agricole dovranno quindi attivare gli impianti entro il 2025 per mantenere il beneficio fiscale. La norma, inoltre, punta a favorire l’autoconsumo e a promuovere gli impianti agrovoltaici sostenibili.

Il 31 dicembre 2025 rappresenta una data spartiacque per gli impianti le attività agricole connesse afferenti alla produzione di energia mediante impianti fotovoltaici tradizionali installati a terra: le imprese agricole che intendono mantenere il beneficio della tassazione forfettaria dovranno far entrare in esercizio i propri impianti entro la fine del 2025, poiché dal 1° gennaio 2026 cambieranno le regole.

La novità più impattante riguarda senza dubbio la nuova disciplina fiscale applicabile ai redditi derivanti dalla produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici a terra:

  • fino al 31 dicembre 2025 resta in vigore l’articolo 1, comma 423, della Legge 266/2005, che consente alle imprese agricole di qualificare come reddito agrario la produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili entro determinati limiti (260.000 kWh annui per il fotovoltaico). Oltre tale soglia il reddito viene calcolato forfettariamente applicando un coefficiente di redditività del 25%, al netto degli incentivi.
  • Dal 1° gennaio 2026, il nuovo comma 423-bis introdotto dalla Legge 101/2024 prevede che il reddito derivante da impianti a terra eccedenti il limite del reddito agrario debba essere determinato secondo i criteri ordinari di contabilità analitica, senza la possibilità di applicare il metodo forfettario.

IN SINTESI: gli impianti entrati in esercizio entro il 2025 potranno continuare a beneficiare del regime agevolato, mentre quelli attivati dal 2026 in poi saranno tassati in base al reddito effettivo prodotto, con l’obbligo di tenere una contabilità completa e dettagliata. Il comma 423 (tassazione mediante regime forfettario agricolo) resterà quindi pienamente applicabile per gli impianti installati sui tetti degli edifici.


Cosa cambia per le imprese agricole? Le aziende agricole sono costrette a pianificare tempestivamente la realizzazione dei propri impianti, se intendono beneficiare delle condizioni fiscali più favorevoli: l’entrata in funzione degli stessi entro il 31 dicembre 2025 non è solo una scadenza formale, ma rappresenta un elemento discriminante tra due regimi fiscali diversi.

La scelta del legislatore sembra orientata a favorire l’autoconsumo energetico, che consente alle aziende di ridurre i costi senza generare redditi imponibili e a stimolare la messa in esercizio anticipata degli impianti, in linea con gli obiettivi del PNRR e a limitare il consumo di suolo agricolo. Se da un lato la norma mantiene la produzione fotovoltaica a terra nell’ambito delle attività agricole connesse senza incidere sulla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o sulla natura di società agricola, dall’altro determina una disparità tra operatori a seconda del momento di attivazione degli impianti.

Sarà interessante vedere prossimamente come verrà trattato il tema degli impianti agrovoltaici che integrati con gli impianti frutticoli, riducono i consumi idrici, proteggono le coltivazioni dall’eccessivo irraggiamento e al contempo contribuiscono alla produzione di energia verde. I criteri di connessione degli impianti fotovoltaici risalgono alla circolare 32/E del lontano 2009. Sarebbe opportuno che venissero definiti nuovi criteri di connessione specifici per questi nuovi impianti che, al pari di quelli installati sui tetti degli edifici, non sottraggono suolo all’agricoltura.

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