Bonus mobili: breve guida

Bonus mobili: breve guida

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Breve guida al bonus legato all’acquisto di mobili ed elettrodomestici (con determinate caratteristiche) per arredare un immobile oggetto di interventi edilizi. Come funziona? Come fare?

CHE COS’E’? Il bonus mobili consiste in una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

CHI PUO’ BENEFICIARNE? Sono interessati all’agevolazione soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF per le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate 18.9.2013 n. 29, § 3.1 e, da ultimo, la guida Agenzia delle Entrate gennaio 2026).
Quindi, possono beneficiare del c.d. “bonus mobili”:

  • i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia;
  • i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
  • i soci di cooperative a proprietà indivisa.

La detrazione spetta anche al contribuente che ha sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio o che ha pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione (circ. Agenzia delle Entrate 25.7.2022 n. 28, p. 84 ss.). Se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus mobili per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due (circ. Agenzia Entrate 23.4.2010 n. 21, risposta 2.5 e 28/2022).

QUALI SPESE SONO AGEVOLABILI? Beneficiano dell’agevolazione le spese documentate e sostenute per l’acquisto di:

  • mobili nuovi;
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, per le spese sostenute fino al 2021 e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici e lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, per le spese sostenute dal 2022 (come evidenziato dal MITE nella risposta all’interrogazione parlamentare 4.5.2022 n. 5-08007, sono applicabili i requisiti minimi di classe energetica previsti dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 nella versione ante L. 234/2021 anche per gli acquisti di elettrodomestici effettuati dall’1.1.2022).

I mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all’arredamento dell’unità immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione.
Non possono ottenere l’agevolazione, quindi, coloro che:

  • rinnovano solo l’arredamento senza aver eseguito interventi di recupero;
  • acquistano mobili/elettrodomestici per arredare un’abitazione di nuova costruzione.

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, inoltre, è agevolabile anche se detti beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi (es. il rifacimento del bagno consente di detrarre l’acquisto di un nuovo frigorifero).
Nella guida Agenzia delle Entrate gennaio 2026 (vedi articolo) è precisato che la detrazione, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, spetta anche quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile, ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, il collegamento tra acquisto di mobili e elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29/2013, § 3.4). 


CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE BONUS MOBILI

PRIMA CONDIZIONE: INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO – Affinché il contribuente possa beneficiare del bonus mobili, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, è indispensabile essere nella condizione di poter fruire della detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero edilizio dall’art. 16-bis del TUIR (c.d. bonus casa).

Art. 16 comma 2 del DL 63/2013: “ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (…), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) può competere soltanto se il soggetto che li acquista sostiene anche spese per gli interventi di recupero edilizio e beneficia della relativa detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR (che in relazione alle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 può essere del 50% quando l’unità immobiliare è destinata ad abitazione principale o del 36% in tutti gli altri casi).

Per poter beneficiare del bonus mobili in relazione alle spese sostenute nel corso dell’anno 2026 (termine da ultimo prorogato dalla legge di bilancio 2026) il contribuente deve poter fruire, nella maggior parte dei casi nella propria dichiarazione dei redditi, anche del bonus casa.

Se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus mobili per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

Gli interventi di recupero, realizzati anche in economia, che danno diritto al “bonus mobili” sono quelli di:
– manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
– manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
– restauro e risanamento conservativo, di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
– ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale (vi rientrano quelli di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente; cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 18 luglio 2019 n. 265 e 27 giugno 2019 n. 210);
– interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
– di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile e che danno diritto al “bonus casa acquisti” in capo all’acquirente dell’unità immobiliare di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR;
– gli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3, eseguiti dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile e che danno diritto al c.d. “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013 (cfr., tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 18 settembre 2013 n. 29, 13 giugno 2016 n. 27 e 25 luglio 2022 n. 28).

SECONDA CONDIZIONE: DATA INIZIO LAVORI – L’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 stabilisce espressamente che il bonus mobili competa a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sopra elencati siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.
Per beneficiare del bonus mobili per le spese sostenute nell’anno 2026, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio 2025: gli interventi edilizi possono essere iniziati nel corso del 2025, oppure nel corso 2026, ma in ogni caso devono essere iniziati prima dell’acquisto dei mobili.

La data di avvio dei lavori di recupero può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’ASL (se obbligatoria).
Nel caso in cui gli interventi di recupero non necessitino di titoli abilitativi, in quanto rientranti tra gli interventi in edilizia libera, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato all’unità immobiliare acquistata da un’impresa di costruzione o ristrutturazione con le caratteristiche per beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR, invece, la data di “inizio lavori” è quella di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

TERZA CONDIZIONE: MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE – Mentre la data di inizio dei lavori di recupero deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, non è necessario che le spese per i lavori di recupero edilizio siano sostenute prima di quelle per acquistare gli arredi. Si può pertanto inserire il bonus mobili nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2026 riferita all’anno 2025 durante il quale sono state sostenute le spese per l’acquisto dei mobili, mentre le spese per gli interventi di recupero edilizio iniziati dal 1° gennaio 2024 sono sostenute nel corso del 2026 e la relativa detrazione IRPEF comparirà nella dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del 2027.


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