ZES Unica Agricoltura: via alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta
La “Legge di Bilancio 2026” ha prorogato il credito d’imposta ZES Unica Agricoltura di cui all’art. 16-bis, D.L. n. 124/2023, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2026. In quanto compatibili, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dal decreto attuativo dell’agevolazione, ossia il Decreto interministeriale 18 settembre 2024.
A partire dal 31 marzo 2026 e fino al 30 maggio 2026 è possibile presentare la comunicazione di prenotazione, nella quale deve essere indicato l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che si prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026.
Il credito d’imposta ZES Unica Agricoltura 2026
All’agevolazione sono state attribuite risorse per complessivi 50 milioni di euro per l’anno 2026. Ai fini del rispetto di tale limite di spesa, però, è previsto che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da parte di ciascuna impresa beneficiaria, sia pari all’importo del contributo richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà comunicata da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 dicembre 2026.
Detta percentuale sarà ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare totale dei crediti d’imposta richiesti. Qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100% del contributo richiesto.
In ogni caso, il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai Regolamenti (UE) n. 2022/2472 e n. 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108, TFUE.
A chi è destinata l’agevolazione?
Il credito d’imposta in esame è destinato alle imprese agricole, forestali e della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.
In particolare, possono accedere al credito d’imposta:
- le imprese di qualsiasi dimensione (micro, piccole, medie e grandi) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I, TFUE;
- le imprese attive nel settore forestale;
- le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.
Al riguardo, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 25/2026, ha chiarito che tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione sono compresi anche quelli che determinano il reddito catastalmente (ossia, i titolari di reddito agrario ai sensi dell’art. 32, TUIR), anche se adottano il regime di contabilità semplificata.
Dal beneficio restano invece escluse:
- le imprese che svolgono in via principale o esclusiva l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 1, comma 5, Regolamento (UE) n. 2022/2472;
- le grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- le imprese specificamente individuate all’art. 1, Regolamento (UE) n. 2022/2473.
Quali sono gli investimenti agevolabili?
Si ricorda che l’agevolazione opera per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 15 novembre 2026, relativi:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori della ZES Unica del Mezzogiorno;
- all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti (gli immobili oggetto di investimento devono essere effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva ubicata nella zona di riferimento). Il valore dei terreni e degli immobili non può comunque superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia d’importo inferiore a 50.000 euro.
Come precisato dal Decreto interministeriale 18 settembre 2024, gli investimenti devono essere conformi:
- per le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, all’art. 14, Regolamento (UE) n. 2022/2472;
- per le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, alla sezione 1.1.1.1. degli “Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” (2022/C 485/01);
- per le imprese attive nel settore forestale, agli artt. 41 e 42, Regolamento (UE) n. 2022/2472;
- per le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura, agli artt. 21, 24, 27, 29, 33 e 36, Regolamento (UE) n. 2022/2473.
I territori della ZES Unica Agricoltura ricomprendono le zone assistite:
- delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), TFUE;
- della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022 – 2027.
ATTENZIONE: a differenza del credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno di cui all’art. 16, D.L. n. 124/2023, il credito d’imposta ZES Unica Agricoltura non è stato esteso alle Regioni Umbria e Marche. Aggiornamento 08/04/2026 : anche le imprese agricole, della pesca e dell’itticoltura di Marche e Umbria potranno accedere al credito d’imposta della Zona economica speciale (Zes) unica per gli investimenti effettuati dal primo gennaio 2026. Il risultato è stato ottenuto in via amministrativa: l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i modelli per le comunicazioni preventive, senza bisogno di ulteriori interventi normativi.
Le comunicazioni obbligatorie
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le imprese interessate sono tenute alla presentazione di due distinte comunicazioni:
- la comunicazione di prenotazione, ove deve essere indicato l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che si prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026, da presentare nel periodo 31 marzo – 30 maggio 2026;
- la comunicazione integrativa, ove deve essere indicato l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio al 15 novembre 2026, da presentare nel periodo 20 novembre – 2 dicembre 2026 a pena di decadenza dall’agevolazione;
avvalendosi del modello di comunicazione approvato dal Provvedimento 31 gennaio 2025, prot. n. 25986/2025, dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, presentando la delega di pagamento esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Per espressa previsione normativa, al contributo in esame non si applica il limite alla compensazione dei crediti d’imposta agevolativi di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, pari a 250.000 euro annui.
L’agevolazione è cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al benefìcio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.
