Crediti ZES, ZES agricoltura e ZLS: dal 31 marzo via le comunicazioni 2026
Si è aperta lo scorso 31 marzo 2026 la finestra temporale che consente agli operatori economici l’invio delle domande per accedere alle agevolazioni fiscali relative agli investimenti programmati per quest’anno
Fino al prossimo 30 maggio gli operatori economici che intendono fruire dei crediti d’imposta ZES unica 2026, ZES unica 2026 settore agricolo pesca e acquacoltura e Zone logistiche semplificate 2026, possono inviare all’Agenzia le comunicazioni telematiche in cui dovranno essere indicate le spese per gli investimenti agevolati relativi al 2026.
Per l’anno 2026 il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
In base all’art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.
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ZES UNICA
L’agevolazione è prevista dall’articolo 16 del Dl n. 124/2023 e consiste in un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (“ZES unica”).
La ZES unica ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Tfue, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del Tfue, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Quando trasmettere la comunicazione: dal 31/03/2026 al 30/05/2026. Sarà considerata valida anche la comunicazione inviata tra il 26 e il 30 maggio 2026 ma scartata dal sistema, purché venga ritrasmessa entro il 4 giugno 2026.
Come trasmettere la comunicazione: la comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, utilizzando il software gratuito disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario abilitato.
Chi deve trasmettere la comunicazione: operatori economici che desiderano fruire del credito d’imposta ZES unica 2026
Oggetto della comunicazione: spese già sostenute per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 e le spese previste fino al 31 dicembre 2026.
Modulistica: i modelli e le istruzioni relativi alla ZES unica 2026 sono disponibili sul sito dell’Agenzia.
ATTENZIONE: per non perdere il beneficio è obbligatorio inviare successivamente una comunicazione integrativa, e più precisamente dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, che attesti la realizzazione degli investimenti dichiarati. Anche in questo caso, le comunicazioni che saranno scartate tra il 13 e il 17 gennaio 2027 saranno considerate valide se ritrasmesse entro il 22 gennaio 2027.
Investimenti ammissibili
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651 del 2014, realizzati, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 4, del decreto-legge Sud, “dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028”, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.
Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Inoltre, sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Il credito è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento.
In particolare, il credito di imposta è determinato secondo la tabella che segue:
| Regioni | Piccole Imprese | Medie Imprese | Grandi Imprese | ||
| Progetti di investimento (1) | Grandi progetti di investimento (2) | Progetti di investimento (1) | Grandi progetti di investimento (2) | ||
| Campania | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Puglia | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Basilicata | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Calabria | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Sicilia | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Sardegna | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Molise | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Puglia (3) | 70% | 50% | 60% | 50% | 50% |
| Sardegna (3) | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Abruzzo (4) | 35% | 15% | 25% | 15% | 15% |
| Marche (4) | 35% | 15% | 25% | 15% | 15% |
| Umbria (4) | 35% | 15% | 25% | 15% | 15% |
1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro.
2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale).
3) Per i territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta.
4) Investimenti realizzati nei territori situati nelle “Zone c non predefinite” ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.
ZES 2026 settore agricolo, pesca e acquacoltura
Stessa finestra temporale per le imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che desiderano accedere al credito d’imposta ZES 2026 loro dedicato (articolo 16-bis Dl n. 124/2023).
Soggetti che hanno accesso all’agevolazione: possono accedere all’agevolazione le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e delle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano dal 1°gennaio 2026 al 15 novembre 2026 l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.
Come accedere all’agevolazione: i soggetti interessati dovranno inviare la comunicazione con l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1°gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. Anche qui le comunicazioni trasmesse dal 26 maggio 2026 al 30 maggio 2026, ma scartate dal servizio telematico, sono valide se ritrasmesse entro il 4 giugno 2026. L’invio telematico è effettuato con il software “ZESUNICAAGRICOLA2026” disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia.
Modulistica: I modelli e le istruzioni per la ZES agricoltura 2026 sono disponibili nell’apposita pagina del sito dell’Agenzia.
ATTENZIONE: anche per questa agevolazione è necessario inviare, a pena di decadenza dall’agevolazione, una comunicazione integrativa, a partire dal 20 novembre 2026 fino al 2 dicembre 2026, che attesti l’avvenuta realizzazione degli investimenti preannunciati. Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2026. Per la comunicazione integrativa è disponibile sul sito delle Entrate l’apposito software “ZESUNICAINTEGRATIVAAGRICOLA 2026”.
Gli investimenti agevolabili
Si ricorda che l’agevolazione opera per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 15 novembre 2026, relativi:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori della ZES Unica del Mezzogiorno;
- all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti (gli immobili oggetto di investimento devono essere effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva ubicata nella zona di riferimento). Il valore dei terreni e degli immobili non può comunque superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia d’importo inferiore a 50.000 euro.
Come precisato dal Decreto interministeriale 18 settembre 2024, gli investimenti devono essere conformi:
- per le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, all’art. 14, Regolamento (UE) n. 2022/2472;
- per le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, alla sezione 1.1.1.1. degli “Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” (2022/C 485/01);
- per le imprese attive nel settore forestale, agli artt. 41 e 42, Regolamento (UE) n. 2022/2472;
- per le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura, agli artt. 21, 24, 27, 29, 33 e 36, Regolamento (UE) n. 2022/2473.
I territori della ZES Unica Agricoltura ricomprendono le zone assistite:
- delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), TFUE;
- della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022 – 2027.
Sul punto giova ricordare che, a differenza del credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno di cui all’art. 16, D.L. n. 124/2023, il credito d’imposta ZES Unica Agricoltura non è stato esteso alle Regioni Umbria e Marche.
Vedi anche:
Credito d’imposta ZLS 2026
L’invio delle comunicazioni, dal 31 marzo al 30 maggio 2026, riguarda anche il credito d’imposta per le Zone logistiche semplificate. Si tratta del contributo istituito dal Dl n. 60/2024 e riproposto dalla legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 444, della legge n. 199/2025), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zone logistiche semplificate.
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”). Per l’anno 2026 il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di importo inferiore a 200 mila euro.
Le imprese interessate devono inviare con l’apposito software la comunicazione attestante le spese ammissibili sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026.
Le stesse imprese dovranno inviare all’Agenzia anche la comunicazione integrativa, dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, sull’avvenuta realizzazione degli investimenti. Si considera tempestiva anche la comunicazione integrativa trasmessa dal 13 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 22 gennaio 2027.
