Vendita diretta in agricoltura: servono comunicazioni preventive?

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Vendita diretta in agricoltura: servono comunicazioni preventive?

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La vendita diretta è una buona opportunità per le imprese agricole: consente di aumentare la redditività riducendo i costi dei canali di distribuzione tradizionali e offre ai consumatori prodotti freschi, tracciabili e a prezzi più competitivi.

La normativa (art. 4 D.Lgs. 228/2001) amplia le possibilità operative consentendo anche la vendita di prodotti di terzi entro limiti di prevalenza e fatturato.

Per le imprese agricole la possibilità di vendere direttamente i propri prodotti al consumatore finale offre l’opportunità di una maggiore redditività. Il rapporto diretto con il consumatore finale senza i passaggi tra i diversi canali distributivi permette di avere margini maggiori (maggiore redditività) ed il consumatore stesso ne trae beneficio acquistando prodotti freschi, con garanzie sull’origine a prezzi competitivi.

Non tutte le aziende agricole sono però organizzate per vendere direttamente le proprie produzioni, per diverse ragioni:

  1. localizzazione dell’attività in territori in territori scarsamente popolati e privi di vie di transito;
  2. mancanza di tempo e/o personale da dedicare a questa attività;
  3. discontinua disponibilità di prodotto;
  4. produzioni agricole che non si prestano alla vendita diretta o che richiederebbero investimenti specifici (cereali, allevamento, attività boschive, ecc.).

Per molti di questi aspetti, la disciplina della vendita diretta istituita con l’art. 4, D.Lgs. n. 228/2001, consente margini di manovra per l’impresa agricola che, comunque, intende promuovere questo canale di vendita.

1. LOCALIZZAZIONE. Gli imprenditori agricoli iscritti al Registro delle Imprese possono vendere direttamente al dettaglio i loro prodotti su tutto il territorio nazionale. Possono pertanto predisporre un proprio punto vendita anche al di fuori del centro aziendale, effettuare la vendita in modo itinerante, partecipare a fiere o sagre, prevedendo anche il consumo sul posto dei prodotti. Inoltre, è loro concessa anche la possibilità di vendere i prodotti on line e per corrispondenza.

2. ORGANIZZAZIONE. Non sempre l’imprenditore agricolo (individuale o società) è fisicamente presente in azienda, pertanto l’attività di vendita diretta può necessitare di affidare tale gestione a personale dipendente e non sempre le imprese dispongono di personale idoneo a svolgere tali mansioni.

3. DISCONTINUITA’ E DISPONIBILITA’ DEL PRODOTTO. Mediante l’inserimento del comma 1-bis all’art. 4, nella vendita diretta le imprese agricole possono vendere anche prodotti appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Le imprese agricole possono pertanto acquistare, in via non prevalente, anche prodotti di terzi; qualora tali prodotti non appartengano al proprio comparto agronomico, devono essere acquistati esclusivamente presso altri imprenditori agricoli. Attenzione: occorre sempre rispettare il principio di prevalenza, quindi, il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. In caso di vendita di prodotti di terzi, al fine di non fuoriuscire dalla disciplina agevolata della vendita diretta e ricadere in quella del commercio (D.Lgs. 114/1998), il comma 8 dell’art. 4, D.Lgs. 228/2001 fissa un ulteriore limite, stabilendo che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente non debba essere

  • superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali, oppure
  • superiore a 4 milioni di euro per le società.

AUTORIZZAZIONI NECESSARIE. Nell’ambito del rispetto delle norme di igiene e sanità, esclusa la vendita del prodotto in campo, per la vendita diretta è generalmente richiesta una preventiva comunicazione al comune in cui ha luogo l’attività (SCIA vendita prodotti agricoli al SUAP del Comune). Per espressa disposizione non è richiesta la comunicazione di inizio attività neppure per la partecipazione a sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali. Quando invece l’attività di vendita è effettuata all’interno di locali aperti al pubblico, in forma itinerante o mediante commercio elettronico, va sempre presentata la comunicazione di inizio attività.

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