Colture “fuori suolo”: criticità per le agevolazioni per gli IAP

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Colture “fuori suolo”: criticità per le agevolazioni per gli IAP

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L’art. 1 del DLgs. 192/2024 ha introdotto, tra le attività agricole fonti di reddito agrario (entro determinati limiti) o di reddito d’impresa calcolato forfetariamente (oltre i predetti limiti), la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di fabbricati censiti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 (c.d. colture “fuori suolo”), ex art. 32 co. 2 lett. b-bis) del TUIR.

Nella circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2025 n. 12, § 2.1.3, viene precisato che, con riferimento alle rivalutazioni dei redditi fondiari, per le colture “fuori suolo” non può trovare applicazione l’agevolazione relativa a coltivatori diretti (CD) ed imprenditori agricoli professionali (IAP) ex art. 1 co. 512 della L. 228/2012 (consistente nell’esclusione dell’ulteriore rivalutazione del 30% dei redditi fondiari). Il documento di prassi afferma infatti che, secondo il tenore letterale della disposizione, tale agevolazione va limitata ai soli terreni. 
Stessa preclusione dovrebbe valere anche con riguardo all’esenzione, ai fini dell’IMU, riconosciuta per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP, iscritti alla previdenza agricola (art. 1 co. 758 lett. a) della L. 160/2019).
Si può invece applicare, anche alle colture “fuori suolo”, l’esenzione dall’IRPEF per i redditi fondiari conseguiti da CD/IAP ex art. 1 co. 44 della L. 232/2016 (limitata, per gli anni 2024 e 2025, ad alcuni scaglioni reddituali).



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