Attenzione alle vendite di beni su piattaforme on line: sono fiscalmente rilevanti se abituali
L’Eurispes, in occasione della presentazione del rapporto IL FISCO NEL MONDO VIRTUALE, ha evidenziato che “il panorama attuale della regolamentazione del web è complesso e in continua evoluzione. Il Metaverso rappresenta peraltro un mondo parallelo, già nel nostro presente, in cui blockchain e smart contracts, NFT, criptovalute e intelligenza artificiale consentono una fusione, o comunque una interazione continua, fra il mondo reale e quello virtuale. E in questa continua interazione sfuggono all’imposizione gran parte dei redditi generati nella dimensione virtuale. Queste innovazioni creano dunque sfide significative per i sistemi fiscali tradizionali, rendendo sempre più difficili l’intercettazione e la tassazione dei redditi generati nel mondo virtuale.”

Nel rapporto viene evidenziato che senza regole chiare e controlli efficaci, il web potrebbe trasformarsi in un vero e proprio “paradiso fiscale virtuale”: le vendite di beni realizzate attraverso piattaforme on line, come eBay, ma anche su altri siti molto diffusi come Subito.it, Vinted o Wallapop, ecc. possono diventare fiscalmente rilevanti nel momento in cui queste attività diventano abituali.
Nel rapporto si sottolinea il fenomeno dei falsi rivenditori occasionali, già attenzionato da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza in passato, che oggi è ancora più diffuso rilevante grazie all’enorme crescita dei marketplace che forniscono servizi di vendita on line.
I falsi rivenditori occasionali sono operatori che si registrano alle piattaforme come venditori occasionali e operano come tali istituendo però, nella realtà, una vera e propria rivendita professionale. In questo modo eludono l’obbligo di aprire un account business e non si identificano come operatori professionali: apparendo come venditori occasionali, questi soggetti non realizzano formalmente un reddito imponibile (neanche un c.d. reddito diverso)
La frequenza e la sistematicità delle operazioni sono elementi sintomatici di una vera e propria attività commerciale, con la conseguenza che i guadagni realizzati dalle vendite sarebbero da assoggettare a tassazione come reddito d’impresa.
E’ infatti previsto che affinché la vendita on line di un bene non generi un reddito imponibile ai fini IRPEF è necessario che l’operazione sia realmente occasionale e priva di intento speculativo indipendentemente dal valore dell’oggetto.
Va inoltre evidenziato che
- per avere un reddito d’impresa è irrilevante l’assenza di un’autonoma organizzazione, richiesta dall’art. 2082 c.c. ai fini della qualifica di imprenditore “civilistico”, perché la normativa fiscale che qui rileva (art. 55 del TUIR) non richiede il requisito dell’organizzazione, ma la mera professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività di cui all’art. 2195 c.c., compresa l’attività intermediaria nella circolazione dei beni.
- è ininfluente la circostanza che il venditore sia o meno dotato di una partita IVA: anche un privato, privo di partita IVA, che effettua numerose vendite sulle piattaforme digitali per un periodo prolungato, può essere considerato un imprenditore ai fini fiscali e il suo guadagno tassato come reddito d’impresa.
ATTENZIONE: il rischio di contestazioni fiscali potrebbe riguardare anche i privati che, pur non essendo falsi venditori occasionali, operano sulle piattaforme digitali con modalità che superano la mera occasionalità, sia per numero di transazioni che per sistematicità e durata.
Le valutazioni vanno fatte caso per caso, ma bisogna considerare che si tratta di informazioni già in possesso dell’Agenzia delle Entrate in virtù dell’implementazione del sistema di scambio automatico di informazioni in materia fiscale.
L’amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente dalle piattaforme on line i dati anagrafici di chi, dal 2023 in poi, compie operazioni rilevanti di e-commerce, di affitto di beni immobili, di offerta di servizi personali e di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto, oltre al numero delle transazioni e i relativi corrispettivi, indipendentemente dal carattere transfrontaliero delle attività svolte. Non rientrano in queste acquisizioni di informazioni soltanto i piccoli inserzionisti, cioè coloro per i quali il gestore della piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro nell’anno oggetto di comunicazione. Il superamento di questi parametri non comporta l’automatica tassazione degli eventuali guadagni, ma costituisce un elemento che potrebbe attivare controlli fiscali.
Scarica il rapporto Eurispes
