Detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio: novità e conferme del DDL Bilancio 2026

Studio Rocci  > Bonus edilizi, Detrazioni, Fisco news, Redditi >  Detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio: novità e conferme del DDL Bilancio 2026

Detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio: novità e conferme del DDL Bilancio 2026

0 Comments

Il D.D.L. “Bilancio 2026” introduce alcune modifiche alle detrazioni fiscali sugli interventi edilizi e di riqualificazione energetica. Per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica, le detrazioni restano al 50% per le spese relative all’abitazione principale, con un limite di spesa fino a 96.000 euro, mentre scendono al 36% per altri casi. Le misure sono confermate anche per il 2026, con la riduzione delle detrazioni al 30% posticipata al 2027.

LIMITI DELLE SPESE DETRAIBILI

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 10, Legge n. 207/2024, per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, a decorrere dalle spese sostenute nel 2025 trova applicazione il nuovo tetto massimo di spese detraibili, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare.

Le persone fisiche con reddito superiore a 75.000 euro sono soggette a due distinti limiti di spesa: quello ordinariamente previsto dalla norma istitutiva dell’agevolazione (ad esempio, il limite massimo di spesa o di detrazione) e quello massimo, applicabile alla quasi totalità delle detrazioni, introdotto dal nuovo art. 16-ter, TUIR

Tale previsione è applicabile anche per le spese sostenute nel corso del 2026, considerando comunque che le rate relative alle spese in esame:

  • sono escluse dal suddetto limite qualora relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
  • concorrono al raggiungimento del limite massimo di spese detraibili qualora relative a spese sostenute dal 1° gennaio 2025.

In base al D.D.L. “Bilancio 2026”, le spese in esame non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo comma 5-bis dell’art. 16-ter, TUIR, ai sensi del quale, ferme restando le limitazioni di cui sopra, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, la detrazione spettante per le spese sostenute nel 2026 è ridotta di 440 euro.

Tale previsione, ad oggi, è infatti limitata agli oneri con detrazione del 19%, ad eccezione delle spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio da eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020.

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO. La detrazione riconosciuta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis TUIR era originariamente fissata nella misura del 36% entro una spesa massima agevolabile di 48.000 euro. Poi a seguito delle modifiche apportate dall’art. 16 D.L. n. 63/2013, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2024, la misura della detrazione è stata innalzata al 50% entro una spesa massima agevolabile pari a 96.000 euro.

Nel 2025, a seguito delle novità introdotte dall’art. 1, commi 54 e 55, Legge n. 207/2024, la detrazione, entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro per ogni intervento su un singolo immobile, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è stata riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 36% in tutti gli altri casi.

La “Legge di Bilancio 2025” ha poi previsto che negli anni 2026 e 2027 la detrazione sia riconosciuta nelle seguenti minori misure:

  • 36% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 30% in tutti gli altri casi.

Su tale quadro normativo interviene l’art. 9, comma 1, lett. b), del D.D.L. “Bilancio 2026” che, riformulando l’art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013, prevede che anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR, sarà possibile fruire della detrazione nella misura del:

  • 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 36% in tutti gli altri casi.

La riduzione della detrazione al 36% – 30% è dunque differita al 2027.

Per quanto riguarda i soggetti a cui spetta l’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • tra i proprietari e i titolari di un diritto reale di godimento (detrazione al 50%) rientrano anche i titolari della nuda proprietà e della proprietà superficiaria, nonché i titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione;
  • negli “altri casi” (detrazione al 36%), invece, rientrano il familiare convivente del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento ed il detentore dell’immobile.

INTERVENTI DI RISPARMIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. Per gli interventi di risparmio e di riqualificazione energetica per i quali si intende fruire delle detrazioni “ordinarie” (non quelle del c.d. “Superbonus”), occorre far riferimento all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 e al D.L. n. 63/2013, oggetto di ripetute modifiche e integrazioni.

La Legge n. 207/2024 è intervenuta fissando la percentuale di detrazione per le spese legate a tali interventi, non più in base alla tipologia di intervento effettuato, ma in base al soggetto che sostiene la spesa e all’immobile oggetto dell’intervento, ferma restando l’individuazione della spesa massima agevolabile differenziata in base all’intervento e alla relativa disciplina.

Per tutte le tipologie di interventi agevolati la detrazione per le spese sostenute nel 2025 è stata riconosciuta nella misura del:

  • 50% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 36% negli altri casi.

La “Legge di Bilancio 2025” ha poi previsto che negli anni 2026 e 2027 la detrazione sia riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 36% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 30% in tutti gli altri casi.

Con la riformulazione dell’art. 14, comma 3-quinquies, D.L. n. 63/2013, l’art. 9, comma 1, lett. a), del D.D.L. “Bilancio 2026”, prevede che anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi di risparmio e di riqualificazione energetica in esame sarà possibile continuare a fruire della detrazione nella misura del:

  • 50% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 36% negli altri casi;

così come previsto per il 2025.

La riduzione della detrazione al 36% – 30% è quindi differita all’anno 2027.

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. Per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di adozione di misure antisismiche (diverse dal c.d. “Superbonus”) di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013 e all’art. 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021, compreso il c.d. “Sisma bonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16, D.L. n. 63/2013, la Legge n. 207/2024 ha previsto che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione spettante, determinata considerando la spesa massima agevolabile di 96.000 euro:

nel 2025 sia riconosciuta nella misura del:

  • 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 36% in tutti gli altri casi;

nel 2026 e 2027 sia riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 36% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 30% in tutti gli altri casi.

Con la riformulazione dell’art. 16, comma 1-septies.1, D.L. n. 63/2013, l’art. 9, comma 1, lett. b), del D.D.L. “Bilancio 2026”, prevede che anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi di riduzione del rischio sismico sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% o del 36% così come previsto per il 2025. La riduzione della detrazione al 36% – 30% prevista dalla “Legge di Bilancio 2025” è dunque differita al 2027.

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 4-bis, comma 4, D.L. n. 39/2024, c.d. “Decreto Salva conti”, la detrazione in esame deve essere ripartita in dieci quote annuali (contro le cinque previste fino all’anno 2023).

BONUS MOBILI (BONUS ARREDO). Il bonus mobili, c.d. bonus arredo di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013, spetta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati a immobili oggetto di interventi di recupero edilizio. L’art. 9, comma 1, lett. b), del D.D.L. “Bilancio 2026” prevede che anche per le spese sostenute nel 2026 la detrazione sia riconosciuta nella misura del 50%, entro il limite massimo di spesa di 5.000 euro (così come previsto per il 2025).

E’ necessario che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

SOSTITUZIONE GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA. La Legge n. 207/2024 ha previsto che per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, la percentuale di detrazione fruibile sia fissata nella misura del 50% per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.

Il D.D.L. “Bilancio 2026” non prevede alcuna modifica in materia: per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi in esame sarà possibile beneficiare della detrazione nella misura del 50%.

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. L’art. 119-ter, D.L. n. 34/2020 prevede la detrazione del 75% alle spese sostenute per la generalità degli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, nonché per i connessi interventi di automazione degli impianti e per lo smaltimento e bonifica dei materiali.

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, D.L. n. 212/2023, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, è stato limitato il beneficio ai soli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, che rispettino i requisiti richiesti dal D.M. n. 236/1989.

Il D.D.L. “Bilancio 2026” non prevede alcuna proroga della detrazione che, pertanto, potrà essere fruita soltanto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

E’ comunque possibile fruire della detrazione per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, nonché la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992.

Tale detrazione, tuttavia, è riconosciuta nella misura del:

  • 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 36% in tutti gli altri casi.

SUPERBONUS. Per gli interventi di efficienza, di riqualificazione energetica e di miglioramento del rischio sismico per i quali spetta il c.d. “Superbonus” di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020, la percentuale di detrazione spettante per le spese sostenute nell’anno 2025 è riepilogata nella seguente tabella. La detrazione, si ricorda, deve essere ripartita in dieci quote annuali.

SOGGETTOMISURA DELLA DETRAZIONE
Condomini (compresi gli interventi trainati nei singoli appartamenti)65%
Edifici con più unità immobiliari (da due a quattro) di un unico proprietario persona fisica o in comproprietà
Persone fisiche su singole unità immobiliari (diverse dai casi dei punti precedenti)/
ONLUS, OdV e APS di cui all’art. 119, comma 10-bis, D.L. n. 34/2020110%
ONLUS, OdV e APS di cui all’art. 119, comma 9, lett. d-bis), D.L. n. 34/2020, diverse dalle precedenti65%
IACP ed enti assimilati e cooperative edilizie a proprietà indivisa/
Interventi in Comuni terremotati nel 2009 con dichiarazione dello stato di emergenza110%
Acquisto case antisismiche (c.d. “Supersismabonus acquisti”)/

ZONE CRATERE SISMA. Per gli interventi su immobili colpiti dagli eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e il 24 agosto 2016 è riconosciuta una proroga, al ricorrere di talune specifiche condizioni, dall’art. 4, D.L n. 95/2025, che consente di fruire della detrazione del 110% anche per le spese sostenute nell’anno 2026.

Il D.D.L. “Bilancio 2026” non prevede alcuna proroga per gli interventi che beneficiano della detrazione di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020 che, pertanto, risulta applicabile soltanto fino al 31 dicembre 2025.

Fanno eccezione gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e le relative istanze siano state presentate prima del 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024). Per gli interventi su tali immobili, infatti, è stato introdotto il nuovo comma 8-ter.2 all’art. 119, D.L. n. 34/2020, per effetto del quale anche per le spese 2026 (per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione) è possibile fruire della detrazione nella misura del 110% in applicazione dei commi 1-ter e 4-quater dell’art. 119, D.L. n. 34/2020.

BONUS VERDE. Per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili, l’art. 1, commi da 12 a 15, Legge n. 205/2017, ha introdotto una detrazione del 36%, nel limite massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

La Legge n. 234/2021 ha prorogato tale detrazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Il D.D.L. “Bilancio 2026”, tuttavia, non prevede la riproposizione della detrazione che, pertanto, non è più fruibile già dallo scorso 1° gennaio 2025.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *