Iscrizione al RENTRI: termine del 13 febbraio 2026
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. c) del DM 4.4.2023 n. 59, dal 15/12/2025 al 13/02/2026 devono provvedere all’iscrizione al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:
– gli enti e le imprese con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che sono produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi;
– gli altri produttori di rifiuti speciali pericolosi diversi dalle imprese o dagli enti, come ad esempio i liberi professionisti (dentisti, medici, veterinari o altri operatori), a prescindere dal numero dei dipendenti.

Entro il 13 febbraio 2026 dovranno risultare iscritti al Registro mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:
– gli enti e le imprese con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che sono produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi;
– gli altri produttori di rifiuti speciali pericolosi diversi dalle imprese o dagli enti, come ad esempio i liberi professionisti (dentisti, medici, veterinari o altri operatori), a prescindere dal numero dei dipendenti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 3 del DM 59/2023 il numero dei dipendenti si calcola in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento: se il soggetto formalizza l’iscrizione al RENTRI entro l’anno 2025, il numero di dipendenti è calcolato in base al dato relativo al 31 dicembre 2024 (Rif. FAQ del 20 dicembre 2024 pubblicata sul sito www.rentri.gov.it) e rientrano nel numero di dipendenti presenti nell’impresa o nell’ente coloro che “lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione”.
Al termine della finestra temporale per l’iscrizione dei soggetti di cui sopra dovrebbero risultare iscritti al RENTRI tutti i soggetti obbligati, cioè:
– gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
– i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 9 del DM 59/2023;
– gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
– i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
– i soggetti di cui all’art. 189 comma 3 del DLgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (art. 12 comma 1 del DM 59/2023).
