Incentivi per la sostituzione di veicoli termici con veicoli elettrici ad emissioni zero
Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Con il DM 8.8.2025 n. 236 (pubblicato sulla G.U. 8.9.2025 n. 208), ha disciplinato gli incentivi a fondo perduto riconosciuti per la sostituzione di un veicolo termico con un nuovo veicolo elettrico a emissioni zero.
Alcuni chiarimenti in merito alla misura sono stati resi dal MASE con le FAQ del 25.9.2025 (aggiornate il 26.9.2025).
I contributi spettano, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a favore di persone fisiche e microimprese, in presenza di determinati requisiti.

PERSONE FISICHE
Requisiti di accesso ai contributi per le persone fisiche
L’incentivo per la sostituzione di un veicolo termico con uno elettrico ad emissioni zero compete alle persone fisiche:
- che hanno un ISEE pari o inferiore a 40.000,00 euro;
- con riferimento all’acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 (ossia un veicolo destinato al trasporto di persone, con almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice non superiore a 35.000,00 euro (IVA e optional esclusi).
Per beneficiare dell’incentivo occorre inoltre che:
- la persona fisica richiedente abbia residenza in una c.d. “area urbana funzionale” (ossia l’area composta da un centro urbano di almeno 50.000 abitanti e dalla circostante “area del pendolarismo”, come individuata dall’ISTAT);
- contestualmente alla consegna del veicolo nuovo, venga consegnato al venditore, per destinarlo alla rottamazione, un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5 (la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare da almeno sei mesi primo intestatario del veicolo da rottamare);
- nel documento comprovante l’acquisto del nuovo veicolo elettrico sia dichiarato il veicolo da rottamare, oltre alla misura dello sconto applicato in forza dell’incentivo;
- il beneficiario del contributo risulti intestatario del veicolo elettrico acquistato, e la proprietà sia mantenuta per almeno 24 mesi (come precisato dalle FAQ del 26.9.2025, per fruire degli incentivi il veicolo acquistato non può essere cointestato).
Misura del contributo per le persone fisiche
Con riferimento alle persone fisiche, l’incentivo compete ad un solo soggetto per nucleo familiare: l’agevolazione può essere richiesta a beneficio proprio o di un altro componente maggiorenne appartenente al proprio nucleo familiare.
Per le persone fisiche il contributo è pari a:
- 11.000,00 euro, se l’acquirente ha un ISEE inferiore o pari a 30.000,00 euro;
- 9.000,00 euro, se l’acquirente ha un ISEE superiore a 30.000,00 euro, ma inferiore o pari a 40.000,00 euro.
I contributi corrisposti alle persone fisiche non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.
MICROIMPRESE
Requisiti di accesso ai contributi per le microimprese
L’incentivo per la sostituzione di un veicolo termico con uno elettrico può spettare anche alle microimprese (ossia alle imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).
Per accedere ai contributi, le microimprese devono:
- essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;
- non rientrare nelle imprese escluse dal regime “de minimis” in materia di aiuti di Stato;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
Le microimprese beneficiano dell’incentivo con riferimento all’acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV).
Per beneficiare dell’incentivo occorre inoltre che:
- la microimpresa abbia sede legale in una c.d. “area urbana funzionale”;
- contestualmente alla consegna del nuovo veicolo, venga consegnato al venditore, ai fini della rottamazione, un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5 (il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi alla microimpresa);
- il nuovo veicolo acquistato risulti intestato alla microimpresa (beneficiaria del contributo) e la proprietà sia mantenuta per almeno 24 mesi.
Misura del contributo per le microimprese
Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus per la sostituzione dei veicoli termici con quelli elettrici.
L’importo di ciascun incentivo:
- copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), con un massimale di 20.000,00 euro;
- spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo “de minimis” ad un’unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal Regolamento europeo “de minimis” e dal Regolamento europeo “de minimis” per il settore agricolo nell’arco di tre anni.
I contributi corrisposti alle microimprese:
- sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti ai sensi dei Regolamenti europei “de minimis” e “de minimis” per il settore agricolo;
- non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all’acquisto dei medesimi veicoli oggetto dei contributi di cui al DM 8.8.2025 n. 236
Modalità di riconoscimento del contributo
Gli incentivi sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto: il venditore degli autoveicoli incentivati applica uno sconto sul prezzo.
Il MASE provvede poi a rimborsare al venditore del veicolo elettrico l’importo dei contributi.
Richieste di contributo
Per il riconoscimento delle agevolazioni, occorre presentare una richiesta tramite l’apposita piattaforma informatica.
In particolare, è necessario che alla piattaforma si registrino, rispettando gli adempimenti prescritti dal DM 8.8.2025 n. 236:
- sia i venditori dei veicoli (per tali soggetti l’accesso alla piattaforma risulta abilitato dal 23.9.2025);
- sia gli acquirenti dei veicoli (per tali soggetti la data di apertura della piattaforma dovrà essere comunicata con un avviso del MASE).
Adempimenti del venditore
A pena di decadenza dal contributo viene richiesto al venditore di:
- validare l’incentivo richiesto dall’acquirente, entro i successivi 30 giorni dalla “generazione” del bonus presso la piattaforma informatica;
- consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo (il venditore deve inoltre provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista di cui al DPR 358/2000).
