“Bonus edilizi”: spese sostenute dal 2025

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“Bonus edilizi”: spese sostenute dal 2025

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Con l’art. 1 co. 54 – 56 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) sono state rimo­dulate le aliquote delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute dal 2025 al 2027 per l’esecuzione di interventi “edilizi”. Tale legge ha sostanzialmente allineato le aliquote di “ecobonus” e “sismabonus”, di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, a quelle per il recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF c.d. “bonus casa”), prevedendo, altresì, regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Aliquota “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, così come le detrazioni IRPEF/IRES “sismabonus” ed “ecobonus”, sono fissate:

  • al 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025;
  • al 30%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Aliquota “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027

Sempre in relazione alle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la stessa norma ha elevato l’aliquota delle detrazioni ove gli interventi “edilizi” riguardino l’abitazione principale dei contribuenti.

Il citato art. 16 co. 1 del DL 63/2013 ha quindi stabilito che la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, così come quella del sismabonus e dell’ecobonus, sono fissate:

  • al 50%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • al 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Destinazione ad abitazione principale. Per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) l’unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale. L’aliquota “maggiorata” compete anche se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze.

Al riguardo, nella risposta a interpello 16.9.2025 n. 244, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” del 50% per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, è irrilevante l’aver trasferito la residenza nell’immobile oggetto dei lavori.

Per capire cosa si intende per abitazione principale, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8, occorre fare riferimento all’art. 10 co. 3-bis del TUIR, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”. Si considerano familiari ai fini delle imposte sui redditi (ex art. 5 co. 5 del TUIR) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Titolarità dell’immobile. L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) spetta soltanto al titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), che destina l’unità ad abitazione principale. Il requisito della titolarità dell’immobile deve essere verificato all’inizio dei lavori e l’eventuale cambio di destinazione dell’immobile successivamente alla fruizione della detrazione non comporta la riduzione dell’agevolazione (circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8).

Soggetti appartenenti alle Forze dell’ordine. La risposta a interpello 244/2025 ha peraltro evidenziato che i requisiti richiesti per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (titolarità dell’immobile e destinazione ad abitazione principale) devono essere soddisfatti anche dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in quanto non sono previste deroghe, ed è irrilevante l’aver trasferito la residenza anagrafica nell’immobile oggetto degli interventi.

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