Enoturismo: regole e normativa
L’enoturismo rappresenta un settore di mercato in forte crescita in numerose regioni e può rappresentare una importante attività economica per l’azienda vitivinicola sia di piccole che grandi dimensioni. Come ogni altra attività deve essere pianificata in base alla normativa specifica, con permessi, autorizzazioni e applicando il corretto inquadramento fiscale. Oltre alle norme nazionali che offrono un inquadramento generale della disciplina enoturistica, le Regioni sono state chiamate a regolare tale attività per consentire agli operatori di poter avviare le proprie attività, richiedendo, tra l’altro, specifici requisiti formativi o la partecipazione a corsi di formazione, nonché la predisposizione appositi loghi o claim che evidenziano le aziende che operano nell’enoturismo.

L’enoturismo sta diventando sempre più importante e non rappresenta più una semplice attività collaterale in cantina: l’ospitalità può essere una importante attività economica per l’azienda sia di piccole che grande dimensioni che va pianificata, progettata e strutturata.
Si basa sul rapporto fra il produttore e il potenziale consumatore, che si avvicinano con l’accoglienza, per far vivere tradizioni, territori, vigneti e fasi di produzione e, parallelamente, offrire momenti ricreativi-culturali.
L’enoturismo si colloca nel più ampio ambito del turismo enogastronomico, in costante espansione in numerose regioni, trainato dall’interesse per la valorizzazione del paesaggio e per la qualità delle produzioni locali.
Negli ultimi dieci anni, il turismo del vino in Italia è cresciuto del 176%, con un valore complessivo che si attesta intorno ai 3 miliardi di euro.
Il wine tourism riuscirà a sollevare il mercato del vino che registra un importante calo dei consumi? In un momento di generale calo del consumo di vino probabilmente questo turismo non farà registrare un aumento del consumo, ma potrà servire a far meglio conoscere ai già consumatori o ai potenziali consumatori la storia, la cultura del vino, i territori, collegandolo ad altre opportunità, eventi ricreativi di interesse del turista.Il successo non può prescindere dall’accoglienza e dalla professionalità degli operatori. È una attività che non va improvvisata ma che deve essere pianificata in base alla normativa che regola l’enoturismo, con permessi, autorizzazioni, inquadramento fiscale delle attività enoturistiche: un quadro regolatorio spesso frammentato e di difficile interpretazione.
L’enoturismo se ben pianificato, programmato e gestito, può far crescere il giro d’affari delle cantine, ma per farlo bene bisogna conoscere approfonditamente le norme, preparare le strutture ed essere organizzati per questa nuova attività.
Differenza fra Agriturismo e Enoturismo
Sia l’agriturismo che l’enoturismo hanno una regolamentazione a sé, diversa dal turismo classico e collegata alla materia agricola.
L’Agriturismo è una forma di turismo rurale in cui un’azienda agricola attiva offre ospitalità (alloggio, agricampeggio e/o ristorazione) in contesti rurali e rappresenta un unione di agricoltura e turismo gestito da imprenditori agricoli che, come attività principale, mantengono la coltivazione o l’allevamento. L’ agriturismo è conosciuto per la valorizzazione del territorio, l’uso di prodotti locali e un’atmosfera agricolo/familiare e può offrire anche attività di degustazione e ricreativa, attività culturali e didattiche.
Dal punto di vista normativo l’agriturismo è regolato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96 (legge-quadro), la quale definisce l’agriturismo come attività di ricezione e ospitalità esercitata da imprenditori agricoli, in connessione con le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento. Essa garantisce la valorizzazione del territorio, richiede la prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica e rimanda alle Regioni la disciplina specifica. Si ricorda che la figura dell’imprenditore agricolo è definita dall’art. 2135 del Codice Civile, per chi esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e attività connesse. Le Regioni poi sono state chiamate ad emettere norme più precise per i singoli territori stabilendo requisiti e limiti all’attività agrituristica in funzione delle peculiarità dei diversi territori.
L’Enoturismo è stato introdotto in Italia mediante la Legge di Bilancio 2018 del 27 dicembre 2017 nr. 205, con i commi dal 502 al 505 dell’articolo 1:
502. Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.
503. Allo svolgimento dell’attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
504. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l’esercizio dell’attività enoturistica. 505. L’attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 504.
Linee guida per l’esercizio dell’attività enoturistica
Alla norma istitutiva è seguito il D.M. n. 2779 del 12-03-2019 “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica”.
Il decreto definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l’esercizio dell’attività enoturistica.
L’attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato.
Nella definizione di “enoturismo” rientrano tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo:
- le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine,
- le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere. Ad esempio piccoli musei aziendali.
- le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica
- le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo.
I requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche sono:
1. apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
2. strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
3. cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
4. sito o pagina web aziendale;
5. indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
6. materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l’italiano;
7. esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
8. ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
9. personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni.
10. l’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
11. svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra: a) titolare dell’azienda o familiari coadiuvanti; b) dipendenti dell’azienda; c) collaboratori esterni.
L’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell’elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica.
Dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.
Le Regioni e le Province autonome possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le Organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi e di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti.
Le Regioni, in collaborazione con i Comuni che ricevono la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (SCIA) possono altresì istituire, elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche.
Le Regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull’osservanza delle disposizioni.
Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l’attività enoturistica, continueranno ad applicarsi le disposizioni regionali nelle relative materie.
Norme Regionali
In base alla normativa nazionale, molte Regioni hanno provveduto a definire delle specifiche linee guida, pubblicando sui propri siti web norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività enoturistica. In alcuni casi si forniscono anche specifiche informative rivolte agli operatori per illustrare operativamente come avviare e gestire un’attività enoturistica.
Per la Regione Marche, l’iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori Enoturistici (EROE) è obbligatoria per l’utilizzo del logo Enoturismo Marche ed è condizione per l’accesso ad ogni eventuale agevolazione o attività promozionale riguardante l’enoturismo realizzato in Regione.

A seguito della Legge Regionale n. 28/2021, sono poi state emesse diverse Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 858 del 19 giugno 2023 -– Criteri e le modalità di attuazione della formazione professionale degli operatori enoturistici; DGR n. 1569 del 28 novembre 2022 – approvazione del logo identificativo dell’attività enoturistica; DGR n. 392 del 13 aprile 2022 – approvazione elenco delle tipologie degli alimenti da abbinare alla degustazione dei prodotti vitivinicoli, determinazione delle modalità per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e determinazione delle modalità di iscrizione nell’Elenco Regionale degli Operatori Enoturistici.
Ambienti, requisiti igienico sanitari e formazione
L’esercizio dell’attività enoturistica, specie per quanto riguarda le attività di degustazione, impone alle imprese di attenersi alle norme specifiche riguardanti i requisiti igienico sanitari e gli ambienti, oltre che le competenze e formazione per le imprese e per gli addetti.
Ad esempio nella “Delibera” della Regione Emilia-Romagna è specificato che si devono rispettare i requisiti-igienico sanitari previsti dalle normative in materia di sicurezza alimentare, compresa l’osservanza delle norme relative a materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti. Pur con una procedura semplificata, in quanto non soggiace all’obbligo di presentazione della notifica sanitaria perché l’operatore enoturistico risulta già registrato in qualità di imprenditore agricolo o di impresa agroindustriale e trattandosi di attività a carattere temporaneo, è sufficiente la comunicazione della nuova SCIA da parte del Comune interessato al Dipartimento di Sanità pubblica della AUSL territoriale. L’attività di enoturismo andrà descritta in un manuale di autocontrollo semplificato, che si deve basare sulla corretta gestione di prerequisiti. Nel caso specifico, in cui non sia prevista nessuna forma di lavorazione degli alimenti, ma una semplice attività di porzionamento e distribuzione di alimenti, sarà importante descrivere l’elenco dei fornitori di prodotti alimentari e le modalità di conservazione degli eventuali prodotti da mantenere in regime di temperatura controllata. Deve essere previsto ed attuato un sistema di registrazione delle non conformità rilevate e delle misure correttive adottate.
Per la preparazione delle degustazioni l’operatore enoturistico, qualora si tratti di imprenditore agricolo o agrituristico, può utilizzare anche la cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo, nel rispetto dei requisiti previsti per le abitazioni rurali. Nel caso si tratti di impresa agroindustriale (ad esempio una cantina) o se non vi sia la possibilità di utilizzare la suddetta cucina domestica, dovrà essere presente uno spazio idoneo per la preparazione con le dotazioni necessarie (ad esempio: piano di lavoro lavabile e disinfettabile, affettatrice, coltelleria, frigorifero per la conservazione alle basse temperature).
Per la formazione sono previsti corsi per gli imprenditori che intendono accedere all’attività enoturistica. Tra i requisiti si prevede che il personale addetto sia dotato di competenza e formazione per “lo svolgimento di attività enoturistiche informative, didattiche, culturali, ricreative”, e per le “attività di degustazione e commercializzazione”. Formazione e competenze per il personale addetto sono distinte pertanto tra il personale che svolge l’attività enoturistica formativa e informativa rivolta alle produzioni vitivinicole del territorio e il personale che svolge le attività di degustazione e commercializzazione, e devono essere possedute dal titolare dell’impresa o dai familiari coadiuvanti, dai dipendenti dell’impresa o dai collaboratori esterni. L’operatore può dunque svolgere l’attività enoturistica se dotato di esperienza di tipo professionale o di titoli di studio o formativi.
I corsi di formazione, hanno una durata di almeno 15 ore per la formazione relativa allo svolgimento dell’attività enoturistica, e di almeno 8 ore per lo svolgimento dell’attività di degustazione.
Al termine dei percorsi formativi è prevista una verifica finale, al superamento della quale viene rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
Per quanto riguarda la formazione specifica per lo svolgimento dell’attività enoturistica, il requisito si ritiene assolto se il personale addetto è in possesso di:
– titolo di studio (diploma o laurea) ad indirizzo agrario;
– attestato operatore agrituristico;
– attestato operatore di fattoria didattica;
– attestato di formazione al corso di attività di degustazione e commercializzazione;
– esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta, presso imprese vitivinicole, in qualità di addetto al vigneto o alla cantina,
Per quanto riguarda la formazione specifica per lo svolgimento dell’attività di degustazione, il requisito si ritiene assolto se il personale addetto è in possesso di:
– titolo di studio (diploma o laurea) attinente all’enogastronomia;
– iscrizione all’Elenco dei tecnici degustatori o all’Elenco degli Esperti degustatori dei vini DOC e DOCG della Regione Emilia-Romagna;
– titolo di “sommelier” o di “sommelier professionale” rilasciato da organismo o ente riconosciuto;
– titoli di formazione professionale o di istruzione scolastica attinenti alla somministrazione di alimenti e bevande;
– attestato di formazione al corso di 8 ore.
Si consiglia quindi di leggere attentamente le delibere o indicazioni fornite dalle singole Regioni, oltre che tenere conto delle norme specifiche del diritto alla protezione dei dati personali dei propri clienti o delle norme che regolano la vendita e i pagamenti online regolati da un quadro normativo, volto a tutelare il consumatore e a garantire la sicurezza delle transazioni, nel caso si vendano online pacchetti enoturistici.
Vendemmia Turistica
Altra attività che può essere collegata all’Enoturismo è la “vendemmia turistica”, chiamata anche vendemmia turistico/didattica o esperienziale, disciplinata da un protocollo del 2023 fra l’Associazione Nazionale Città del Vino e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. È un’attività culturale e non lavorativa, che prevede che i partecipanti non ricevano compensi, indossino cartellini identificativi, siano supervisionati da un tutor (max 8 persone per tutor) e non utilizzino macchinari. Per questa attività bisogna attenersi alla Linee Guida appositamente emanate.
