ZES agricoltura 2026: modelli e aree ammesse
Con una comunicazione del 16 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’aggiornamento dei modelli di comunicazione e delle relative istruzioni per l’accesso al credito d’imposta ZES Unica Agricoltura 2026. L’intervento si è reso necessario per adeguare la modulistica alla proroga dell’agevolazione anche per l’anno 2026. Le nuove istruzioni prevedono, inoltre, un’inattesa estensione del beneficio agli investimenti realizzati nelle zone assistite delle Regioni Marche e Umbria.
Credito d’imposta ZES Unica Agricoltura 2026
Con la modifica dell’art. 16-bis, D.L. n. 124/2023, l’art. 1, commi da 462 a 466, Legge n. 199/2025, c.d. “Legge di Bilancio 2026”, è stata disposta la proroga per l’anno 2026 del credito d’imposta riconosciuto per investimenti nella c.d. ZES Unica Agricoltura.
Il credito opera
- esclusivamente a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.
- per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 15 novembre 2026, relativi:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori della ZES Unica;
- all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può tuttavia superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
I beni strumentali devono essere destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite:
- delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), TFUE;
- della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022 – 2027;
- inoltre, le nuove istruzioni per la compilazione delle comunicazioni richieste per la fruizione del credito d’imposta prevedono che l’agevolazione operi anche per gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Umbria e Marche, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022 – 2027.
All’agevolazione sono state attribuite risorse per complessivi 50 milioni di euro per l’anno 2026. Tuttavia, ai fini del rispetto del limite di spesa, è previsto che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascuna impresa beneficiaria sia pari all’importo del contributo richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà comunicata da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 dicembre 2026.
Detta percentuale sarà ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare totale dei crediti d’imposta richiesti. Qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100% del contributo richiesto.
In ogni caso, il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai Regolamenti (UE) n. 2022/2472 e n. 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108, TFUE.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le imprese interessate sono tenute alla presentazione di due distinte comunicazioni:
- la comunicazione di prenotazione, ove deve essere indicato l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che si prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026, da presentare nel periodo 31 marzo – 30 maggio 2026;
- la comunicazione integrativa, ove deve essere indicato l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio al 15 novembre 2026, da presentare nel periodo 20 novembre – 2 dicembre 2026 a pena di decadenza dall’agevolazione;
avvalendosi dei modelli di comunicazione approvati dal Provvedimento 31 gennaio 2025, prot. n. 25986, dell’Agenzia delle Entrate.
Con una comunicazione diffusa lo scorso 16 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’aggiornamento dei modelli di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione per l’accesso al credito d’imposta ZES Unica Agricoltura 2026. La revisione si è resa necessaria per allineare i modelli di comunicazione e le relative istruzioni alle disposizioni legislative che hanno previsto la proroga dell’agevolazione all’anno 2026, ossia all’art. 1, commi 462 e 463, primo periodo, Legge n. 199/2025.
Siccome la comunicazione di prenotazione poteva essere trasmessa a partire dallo scorso 31 marzo 2026, resta da comprendere la sorte delle comunicazioni trasmesse utilizzando i precedenti modelli. Tuttavia, considerato il ritardo nella pubblicazione dei nuovi modelli e delle relative istruzioni, si ritiene che le comunicazioni trasmesse dal 31 marzo al 16 aprile 2026 con i precedenti modelli saranno comunque considerate ammissibili all’agevolazione.
Le nuove istruzioni per la compilazione delle comunicazioni prevedono che l’agevolazione operi anche per gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Umbria e Marche, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022 – 2027 (le zone assistite sono espressamente elencate nelle nuove istruzioni per la compilazione dei modelli di comunicazione).
In ogni caso, la comunicazione di prenotazione, da presentare nel periodo 31 marzo – 30 maggio 2026, deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente il software “ZESUNICAAGRICOLA2026”, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
Invece, la comunicazione integrativa, da presentare nel periodo 20 novembre – 2 dicembre 2026, deve essere trasmessa utilizzando esclusivamente il software “ZESUNICAINTEGRATIVAAGRICOLA2026”, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
Le comunicazioni possono essere presentate direttamente dall’impresa beneficiaria, oppure avvalendosi dei soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. In quest’ultima ipotesi, gli intermediari sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuta presentazione.
A seguito della presentazione delle comunicazioni è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati nelle stesse contenuti.
Nello stesso intervallo temporale previsto per l’invio delle due comunicazioni i soggetti interessati possono:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa (l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate);
- presentare la rinuncia totale al credito d’imposta o, con riferimento alla comunicazione integrativa, annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione.
È considerata tempestiva la comunicazione inviata alla data di scadenza del termine per la trasmissione e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è tuttavia consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio nel caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”).
Utilizzo del credito d’imposta
In conclusione, teniamo a ricordare che il credito d’imposta in esame è utilizzabile in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, presentando la delega di pagamento esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Per espressa previsione normativa, al contributo in esame non si applica il limite alla compensazione dei crediti d’imposta agevolativi di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, pari a 250.000 euro annui.
L’agevolazione è cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al benefìcio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.
Allegati
Modello – Comunicazione ZES unica Agricola 2026 – pdf
Istruzioni per la compilazione – Comunicazione ZES unica Agricola 2026 – pdf
Modello – Comunicazione integrativa Agricola 2026 – pdf
Istruzioni per la compilazione – Comunicazione integrativa Agricola 2026 – pdf
