Fotovoltaico con moduli a terra: dal 2026 cambia il regime di tassazione

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Fotovoltaico con moduli a terra: dal 2026 cambia il regime di tassazione

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Niente regime forfetario agricolo per produzione e cessione di energia oltre la soglia di “agrarietà” ex art. 1 comma 423 della L. 266/2005

Il DL 63/2024 (conv. L. 101/2024) ha modificato la tassazione della produzione di energia da impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole: per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra che entreranno in esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 il reddito derivante dall’energia eccedente la franchigia si determinerà nei modi ordinari.

Attualmente l’art. 1 comma 423 della L. 266/2005 stabilisce che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche da parte degli agricoltori:
– fino a 260.000 kwh all’anno, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 terzo comma c.c. e sono produttive di reddito agrario;
– oltre tale limite, il reddito derivante dalla maggiore energia prodotta si qualifica come reddito d’impresa, determinato forfetariamente applicando il coefficiente del 25% (salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari), nel caso sussista un legame tra produzione di energia e il fondo, rinvenibile dalla presenza di uno dei requisiti di connessione.

La produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche, trattandosi di attività agricola “connessa atipica”, presuppone un collegamento con l’attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un’azienda con terreni coltivati e distinti in catasto con attribuzione di reddito agrario. I requisiti di “connessione” necessari per considerare queste attività connesse all’attività agricola sono indicati nella circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2009:

  • la produzione di energia fotovoltaica deve derivare da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’art. 2 del DM 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti (ad esempio, capannoni, strutture per ricovero animali o attrezzature, serre);
  • il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kw (ora 260.000 kwh), calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
  • entro il limite di 1 mw per azienda, per ogni 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw (ora 260.000 kwh), l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

Queste disposizioni si applicano a imprenditori agricoli singoli, società semplici, enti non commerciali e società agricole che abbiano optato per l’imposizione catastale, secondo l’art. 1 comma 1093 della L. 296/2006. In assenza di almeno uno dei tre requisiti, il reddito è determinato ai fini delle imposte dirette seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa.

IMPIANTI AGRIVOLTAICI. Gli impianti agrivoltaici si differenziano dagli impianti fotovoltaici a terra per la presenza di strutture (pali) volte a sostenere i pannelli installati a una certa altezza dal suolo onde permettere la continuità dell’attività agricola nel terreno sottostante. Nella risposta n. 61/2025, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il MASE ritiene che, per l’applicazione delle disposizioni del citato art. 1 comma 423, i criteri per la connessione delle attività di produzione e vendita di energia fotovoltaica, così come indicati nella circ. n. 32/2009, si applichino tout court anche agli impianti agrivoltaici. Quindi, anche nel caso di produzione e vendita di energia elettrica da impianti agrivoltaici, la parte che supera i 260.000 kwh annuali, sarà soggetta a tassazione forfetaria, a condizione che siano soddisfatti almeno uno dei requisiti indicati nella circ. n. 32/2009. Diversamente, nel caso siano assenti, la produzione e vendita di energia agrivoltaica oltre il limite annuale di 260.000 kwh sarà soggette al regime dei redditi d’impresa.

Novità per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1° gennaio

L’art. 5 commi 2-ter e 2-quater del DL 63/2024 (e l’art. 1 comma 423-bis della L. 266/2005) prevedono che

Il reddito d’impresa si determina nei modi ordinari per la produzione e cessione di energia elettrica e calorica tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà (Rif. art. 5 commi 2-ter e 2-quater del DL 63/2024 e art. 1 comma 423-bis della L. 266/2005)

Tale “nuova” disposizione si applicherà esclusivamente agli impianti fotovoltaici a terra entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.

Pertanto, per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra che entrano in esercizio dal 1° gennaio 2026:

  • entro la soglia di 260.000 kWh, il reddito è determinato applicando la tariffa d’estimo di reddito agrario;
  • oltre tale soglia, il reddito è determinato come differenza tra i ricavi e i costi, senza possibilità di optare per la tassazione forfetaria.

Nulla cambia, invece, per gli impianti fotovoltaici a terra se entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2025 e per gli impianti agrivoltaici.

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