Detrazioni edilizie: le nuove regole dal 2025

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Detrazioni edilizie: le nuove regole dal 2025

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E’ prevista a regime una detrazione IRPEF dall’art. 16-bis del TUIR per la generalità degli interventi edilizi diversi da quelli che integrano gli estremi della “nuova costruzione”.

L’art. 16 co. 1 del DL 63/2013 ha potenziato al 50% l’aliquota dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31.12.2024, su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 96.000 euro.

Dall’1.1.2025 al 31.12.2033 l’aliquota è ridotta al 30% (art. 16-bis co. 3-ter del TUIR, come modificato dall’art. 1 co. 54 della L. 207/2024).

Modificando l’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, tuttavia, l’art. 1 co. 55 lett. b) n. 1 della L. 207/2024 ha introdotto un regime transitorio che prevede aliquote di detrazione diverse a seconda che gli interventi vengano eseguiti o meno sull’unità adibita ad abitazione principale, mantenendo inalterato il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare (tutte le altre disposizioni rimangono invariate).

L’agevolazione spetta nella misura indicata nella tabella che segue.

Periodo di sostenimento delle speseAliquota detrazioneLimite massimo di spesa
fino al 25.6.201236%48.000 euro
dal 26.6.2012 al 31.12.202450%96.000 euro
dall’1.1.2025 al 31.12.203330%48.000 euro
dall’1.1.2025 al 31.12.2027 – Interventi eseguiti dai proprietari (o per i titolari di diritti reali) sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principaleAliquota fissata al: 50% per le spese sostenute nel 2025;36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 202796.000 euro
dall’1.1.2025 al 31.12.2027 – Interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principaleAliquota è fissata al: 36% per le spese sostenute nel 2025;30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.96.000 euro

Il tetto massimo di rilevanza della spesa (48.000 o 96.000 euro) deve essere riferito ad ogni distinto intervento agevolato compiuto su ogni singola unità immobiliare residenziale, comprensiva delle relative pertinenze, ancorché in comproprietà o contitolarità di diritti.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

  • al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025;
  • al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

  • al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

PRIMA CASA. Per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (50% per spese 2025 e 36% per spese 2026 e 2027) l’unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale.
L’aliquota “maggiorata” al 50% per spese 2025 e al 36% per spese 2026 e 2027 compete anche se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze. 
Per abitazione principale si intende, ai sensi dell’art. 10 co. 3-bis del TUIR, “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.

ATTENZIONE! L’aliquota “maggiorata” di cui sopra spetta soltanto al titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), che destina l’unità ad abitazione principale.
Il requisito della titolarità dell’immobile deve essere verificato all’inizio dei lavori e l’eventuale cambio di destinazione dell’immobile successivamente alla fruizione della detrazione non comporta la riduzione dell’agevolazione.

La stessa “maggiorata” non può essere estesa ai familiari conviventi, né ai detentori degli immobili (es. locatario o comodatario).

Familiari conviventi e detentori, pertanto, per le spese sostenute dal 2025 possono beneficiare della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio con le aliquote “ridotte” del 36% (per le spese 2025) o del 30% (per le spese 2026 e 2027).

Limite massimo di spesa per i redditi superiori a 75.000 euro. Per le spese sostenute dall’1.1.2025 si rende applicabile l’art. 16-ter del TUIR che introduce un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Le novità si applicano alle sole persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro) e riguardano tutte le detrazioni IRPEF contemplate nel sistema tributario italiano, comprese quelle spettanti per interventi “edilizi” e per l’acquisto di determinate unità immobiliari (V. “Detrazioni IRPEF/Limite massimo di spesa detraibile (redditi superiori a 75.000 euro)”).

Sono escluse dal sistema introdotto dall’art. 16-ter del TUIR le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali.

Interventi che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, qualora siano effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, oltre che sulle parti comuni di edifici residenziali
Interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali
Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle precedenti tipologie di interventi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione
Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o box auto pertinenziali anche a proprietà comune
Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 co. 3 della L. 104/92 (questa tipologia di interventi rientra tra quelli “trainati” che possono beneficiare del superbonus di cui all’art. 119 co. 2 e co. 4 del DL 34/2020, se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti” di riqualificazione energetica o antisismici. In questi casi, il superbonus compete anche se gli interventi sono effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni).
Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico
Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (v. “Impianti fotovoltaici/Detrazione per interventi “edilizi””). Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia
Interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione (V. la voce “Interventi antisismici”). Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari
Interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici
Interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (art. 1 co. 60 della L. 178/2020)

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