Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti e fertilizzanti nel 2026
Il DL 89/2026 ha prorogato il credito d’imposta per l’acquisto di carburante e fertilizzanti a favore delle imprese agricole
L’art. 2 commi 3-6 del DL 22 maggio 2026 n. 89 ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese agricole che acquistano detti fertilizzanti.

FERTILIZZANTI. Il credito di imposta spetta fino al 30% della spesa (al netto dell’IVA) effettuata per l’acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 (l’acquisto dei suddetti fertilizzanti deve essere comprovato dalle relative fatture). Il credito d’imposta per l’acquisto di fertilizzanti è comunque riconosciuto nel limite massimo delle risorse stanziate (40 milioni di euro per l’anno 2026).
Con un successivo decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dovrà essere definita la disciplina attuativa della misura, con particolare riguardo al rispetto del limite di spesa, alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
CARBURANTI. Oltre al credito d’imposta per l’acquisto di fertilizzanti, un’altra importante misura a favore delle imprese agricole è contenuta nell’art. 2 del DL 89/2026. Il comma 2 del citato articolo ha infatti ampliato il periodo di applicazione del credito d’imposta per l’acquisto di carburante riconosciuto a favore delle imprese agricole ex art. 8-ter del DL 38/2026: il contributo, originariamente previsto per le spese sostenute nel mese di marzo 2026, è stato esteso anche ai mesi di aprile e maggio 2026. In considerazione di tale estensione, sono state aumentate le risorse stanziate per tale misura da 30 a 90 milioni di euro per l’anno 2026.
Alla luce della proroga di cui sopra, l’art. 8-ter del DL 38/2026 riconosce, a favore delle imprese agricole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 20% della spesa sostenuta, per l’acquisto del carburante (al netto dell’IVA) nei mesi da marzo a maggio dell’anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Il credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese agricole spetta nel limite massimo delle risorse stanziate (innalzato a 90 milioni di euro per l’anno 2026); pure per tale contributo, con un successivo decreto ministeriale, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del credito d’imposta, con particolare riguardo alla procedura di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.
In ogni caso, i predetti crediti d’imposta a favore delle imprese agricole per l’acquisto di carburante e fertilizzanti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo straordinario per l’acquisto di fertilizzanti agricoli viene concesso nel rispetto della specifica disciplina, in materia di aiuti di Stato, prevista dalla comunicazione della Commissione europea 29 aprile 2026 n. 2593, recante “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente”.
Crediti utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2026
Una volta riconosciuti (a seguito delle procedure di concessione, che saranno disciplinate dai successivi decreti ministeriali), i citati crediti d’imposta saranno utilizzabili esclusivamente in compensazione (ex art. 17 del DLgs. 241/97) entro il 31 dicembre 2026.
Entrambi i crediti d’imposta non sono soggetti
– né al limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta agevolativi, pari a 250.000 euro, ex art. 1 comma 53 della L. 244/2007,
– né al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 ex art. 34 della L. 388/2000,
– e neppure al divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (per imposte erariali e relativi accessori), e per i quali è scaduto il termine di pagamento, ex art. 31 del DL 78/2010.
Tali crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.
Entrambi i crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
