Tributi locali: in arrivo la rottamazione

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Tributi locali: in arrivo la rottamazione

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In sede di conversione in legge del D.L. n. 38/2026, c.d. “Decreto Fiscale”, è stato approvato un emendamento che estende la c.d. rottamazione-quinquies ai tributi locali ed alle entrate patrimoniali amministrate dagli enti territoriali, affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023

Tuttavia, ai fini della concreta applicazione della definizione agevolata, ciascun ente locale dovrà adottare una specifica delibera entro il prossimo 30 giugno 2026. Il termine per l’adesione è fissato al 31 ottobre 2026.

La nuova definizione agevolata riguarda:

– i tributi locali, quali IMU e TARI,

– le entrate patrimoniali quali, ad esempio, il canone per occupazione del suolo pubblico o per esposizione pubblicitaria, l’imposta di soggiorno, le rette e le altre somme affidate alla riscossione nazionale, con esclusione dei debiti derivanti da condanne della Corte dei conti.

Tuttavia, l’estensione della definizione agevolata non opera automaticamente. Le Regioni e gli enti locali interessati, infatti, dovranno approvare una specifica delibera entro il 30 giugno 2026, per poi pubblicarla sul proprio sito istituzionale e quindi comunicarla all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. La trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà invece avvenire entro il 30 settembre 2026 ai soli fini statistici.

La disciplina ricalca sostanzialmente quella della rottamazione-quinquies di cui all’art. 1, commi da 82 a 110, Legge n. 199/2025, pur con alcune significative modifiche collegate alle tempistiche della procedura.

A seguito del ricevimento della delibera adottata dall’ente locale, Agenzia delle Entrate – Riscossione renderà disponibili i dati relativi ai carichi definibili entro il 15 settembre 2026, definendo altresì le modalità telematiche per la presentazione delle domande di adesione.

I contribuenti potranno trasmettere l’istanza di adesione alla definizione agevolata dal 16 settembre al 31 ottobre 2026. Agenzia delle Entrate – Riscossione comunicherà poi, entro il 31 dicembre 2026, l’importo complessivo dovuto e il relativo piano di pagamento.

Il versamento potrà quindi avvenire:

– in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027;

oppure in un massimo di 54 rate bimestrali, aventi scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno.

L’importo minimo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro ed è prevista una tolleranza di cinque giorni rispetto alle scadenze di pagamento. Sulle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi del 3% annuo.

La definizione agevolata consentirà, per i tributi locali, il pagamento della sola quota capitale e delle spese di notifica e procedura, con esclusione di sanzioni, interessi di mora e aggio. Diverso il trattamento previsto per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese le multe stradali: in questo caso, infatti, resta dovuta la sanzione principale, mentre saranno stralciati esclusivamente interessi, maggiorazioni e somme maturate a titolo di aggio.

Rimangono invece esclusi dalla rottamazione i carichi riscossi direttamente dagli enti locali o affidati a concessionari privati diversi da Agenzia delle Entrate – Riscossione. In tali casi, gli enti potranno eventualmente introdurre autonome forme di definizione agevolata mediante specifici regolamenti locali.

Attenzione: per i carichi locali il contribuente potrà beneficiare della sospensione delle azioni esecutive e cautelari solo a partire dalla presentazione della dichiarazione, ossia dal 16 settembre 2026. Fino a tale data, pertanto, non sembrerebbe operare alcuna moratoria espressa dell’attività di riscossione, con la conseguenza che eventuali fermi, ipoteche o procedure esecutive già avviate potrebbero proseguire sino alla formale adesione del contribuente.

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