Superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025: è irrilevante la spettanza del contributo

Studio Rocci  > Bonus edilizi, Detrazioni, Fisco news, Redditi >  Superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025: è irrilevante la spettanza del contributo

Superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025: è irrilevante la spettanza del contributo

0 Comments

Per gli interventi che rientrano nello “speciale superbonus eventi sismici” di cui al primo periodo del comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 è possibile beneficiare del superbonus al 110% (senza maggiorazione al 50% del tetto massimo di spese detraibili) per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 indipendentemente dalla spettanza del contributo alla ricostruzione.

Con la risoluzione n. 66 del 13/11/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la disposizione contenuta nel comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020.

Per gli interventi “effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza” è possibile beneficiare del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, con aliquota della detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ai sensi del comma 8-ter del medesimo art. 119, “indipendentemente dall’effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati. Il diritto ai contributi e la eventuale rinuncia agli stessi è, come sopra precisato, funzionale esclusivamente al raddoppio dei limiti di spesa quale misura «compensativa» alla rinuncia ai contributi prevista dal solo comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio”.

La ris. n. 66/2025 ha precisato che soltanto per beneficiare della maggiorazione prevista dal comma 4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, che prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al superbonus per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici nei territori ivi indicati, è necessaria l’esplicita rinuncia al contributo. Soltanto in questi casi, infatti, “è necessario che il contribuente richieda i contributi, la struttura commissariale ne valuti la possibile erogazione ed il contribuente, formalmente, vi rinunci”. Diversamente, prosegue l’Amministrazione finanziaria, “tenuto conto della ratio delle disposizioni contenute nei commi 1-ter e 4-quater (volte, come precisato, a ribadire il principio che le detrazioni spettano solo per la quota di spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico dei contribuenti), ai fini dell’applicazione delle predette disposizioni non è necessaria la rinuncia ai contributi commissariali”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *