La deducibilità degli omaggi natalizi
Si avvicinano le festività natalizie le imprese si trovano come ogni anno a dover gestire la concessione di omaggi. Rispetto allo scorso anno ci sono delle novità: da inizio 2025 è operativo l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi.

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2025), attraverso l’art. 1 comma 81 lett. d), ha inserito all’art. 108 comma 2, l’ultimo periodo: “Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Pertanto le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento effettuati con carte di debito, di credito e prepagate (anche mediante Apple Pay o Google Pay), assegni bancari e circolari, ma anche mediante app quali Satispay o Paypal.
Non è possibile dedurre i costi relativi ad omaggi acquistati in contanti.
Le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute all’estero rientrano nell’obbligo di tracciabilità ai fini della loro deduzione: l’obbligo di tracciabilità non è stato limitato agli oneri sostenuti nel territorio dello Stato, come invece per le spese di trasferte.
Oneri per omaggi e oneri per rappresentanza
Per le imprese gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono quindi deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal citato art. 108 comma 2.
Per determinare il “valore unitario” dell’omaggio occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono. Esempio: un cesto natalizio composto di quattro diversi beni che hanno un valore di 15 euro ciascuno dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto, ai fini della deducibilità, ai suddetti limiti previsti per le spese di rappresentanza “generali” (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).
Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Il valore di mercato rileva unicamente al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata e, una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (cioè se il valore di mercato risulta superiore a 50 euro), per il calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro (ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2014). Se, invece, il valore normale (di mercato) dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale. Esempio: nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 90 euro e un costo di produzione di 45 euro, l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato pari a 90 euro, superiore quindi al limite di 50 euro), ma ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 45 euro (costo di produzione effettivo). Nel caso in cui, invece, l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 30 euro e un costo di produzione pari a 20 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 20 euro.
ATTENZIONE: la norma fa espresso riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente” di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a servizi (circ. n. 34/2009, § 5.4). le prestazioni gratuite di servizi sono deducibili dal reddito d’impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.
Omaggi ai dipendenti e cene natalizie
Per l’impresa i costi relativi agli omaggi consegnati ai dipendenti sono deducibili ai sensi dell’art. 95 comma 1 del TUIR come prestazioni di lavoro (fuori dai suddetti obblighi di tracciabilità).
Per le spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, pur non essendo ricomprese tra le spese di rappresentanza, l’art. 100 comma 1 del TUIR stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Tale principio opera anche se tali servizi sono messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.
