Pubblicati gli elenchi dei soggetti per l’applicazione dello split payment: pubblicati gli elenchi per l’anno 2026 per l’anno 2026
Sul sito del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi aggiornati delle società, enti e fondazioni soggetti al meccanismo dello split payment per l’anno 2026. Tale peculiare meccanismo, disciplinato dall’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, stabilisce che, per le operazioni verso le Pubbliche amministrazioni, l’IVA indicata in fattura venga trattenuta dal cessionario o committente e versata direttamente all’Erario, anziché al fornitore.

Questo particolare meccanismo di applicazione dell’IVA, disciplinato dall’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, prevede, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e delle società dalle stesse controllate, che l’imposta addebitata nelle fatture dai fornitori sia trattenuta dal cessionario o committente, per essere poi versata direttamente nelle casse erariali.
Per l’applicazione di tale meccanismo il fornitore è tenuto a segnalare l’applicazione dello “split payment” nella fattura elettronica, riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”. La Pubblica amministrazione acquirente, a sua volta, è tenuta a “splittare” il pagamento della fattura ricevuta in due distinti versamenti: pagamento dell’imponibile al fornitore e versamento all’Erario dell’IVA esposta in fattura. Al fornitore è quindi riconosciuto il pagamento della sola quota imponibile esposta in fattura e delle altre somme non soggette a imposta eventualmente addebitate al cliente.
Dal meccanismo dello split payment sono espressamente esclusi i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all’art. 25, D.P.R. n. 600/1973 o a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito (di conseguenza, la scissione dei pagamenti non è applicabile da parte dei lavoratori autonomi).
Dalla disciplina dello split payment sono poi escluse:
- le operazioni per le quali il cessionario o committente è già debitore dell’imposta, ossia le operazioni assoggettate al reverse charge;
- le operazioni assoggettate a regimi speciali per le quali non è esposta l’IVA in fattura;
- le operazioni non imponibili o esenti;
- le operazioni per le quali il cessionario o committente intende richiedere la non applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, mediante utilizzo del plafond IVA;
- le operazioni caratterizzate da un meccanismo forfetario di determinazione della detrazione (ad esempio il regime speciale proprio dei produttori agricoli);
- le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, incluse le operazioni i cui corrispettivi sono annotati nel registro dei corrispettivi;
- le operazioni per le quali il corrispettivo è già nella disponibilità del fornitore;
- le operazioni permutative, salvo eventuali conguagli;
- le prestazioni rese dai consulenti tecnici d’ufficio nei confronti dell’Amministrazione della giustizia.
Con la Decisione n. 2023/1552 del 25 luglio 2023, il Consiglio europeo ha autorizzato l’Italia a proseguire, senza soluzione di continuità, con l’applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2026.
Allo stato attuale oltre alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in esame ricomprende i soggetti di seguito riepilogati:
a) Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona
b) Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%
c) Società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2, Codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri
d) Società controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, Codice civile, dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti e società di cui alle lett. a), b), c) ed e) e)
e) Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui alle lett. a), b), c) e d)
Per individuare le Pubbliche amministrazioni nei confronti delle quali sussiste l’obbligo di utilizzare la Fattura elettronica PA, occorre invece far riferimento all’elenco pubblicato sul sito Internet dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Gli elenchi sono aggiornati costantemente e, pertanto, nel caso di operazioni nei confronti di enti e società partecipate da Organi dello Stato, è opportuno verificare la loro inclusione o meno nelle liste elaborate dal Dipartimento delle Finanze.
L’obbligo di applicazione della scissione dei pagamenti decorre dalla data di inserimento dell’ente o società nell’apposito elenco (ove è prevista un’apposita colonna riportante la data di inclusione del soggetto). Pertanto, qualora un ente o una società sia incluso o escluso dagli elenchi in corso d’anno, l’applicazione o la non applicazione del meccanismo in esame decorre dalla data di aggiornamento dell’elenco.
I soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze. Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo (cui deve essere allegata la documentazione di supporto).
