Assegnazione agevolata dei beni ai soci nel DDL Bilancio 2026
Il D.D.L. “Bilancio 2026” ripropone l’assegnazione agevolata dei beni ai soci, riservata alle società che entro il 30 settembre 2026 assegnano ai propri soci beni immobili non strumentali o beni mobili iscritti nei Pubblici registri. E’ prevista un’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscale dei beni, con una maggiorazione al 10,5% per le società non operative. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato in due rate, entro il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026.

L’assegnazione agevolata è riservata a:
- società per azioni, in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo e società in accomandita semplice;
che entro il 30 settembre 2026 assegnano o cedono ai soci
- beni immobili diversi da quelli di cui all’art. 43, comma 2, primo periodo, TUIR, ossia beni immobili non strumentali per destinazione (immobili strumentali per natura, immobili merce e immobili patrimonio);
- beni mobili iscritti ai Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali,
a condizione che tutti i soci (persone fisiche e società) risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della “Legge di Bilancio 2026” in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
Per le società non obbligate alla tenuta del libro soci (ad esempio, società di persone e società a responsabilità limitata), l’identità dei soci deve essere comprovata da un idoneo titolo avente data certa come, ad esempio, l’atto di trasferimento della partecipazione.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26/E/2016 ha puntualizzato che l’assegnazione è consentita anche alle società di fatto, aventi ad oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, e alle società in liquidazione. Non possono beneficiare dell’agevolazione gli enti non commerciali e le società non residenti con stabile organizzazione in Italia. Si ritiene, inoltre, che dal beneficio siano escluse anche le società cooperative ed i consorzi.
Quali beni si possono assegnare ai soci? L’assegnazione agevolata può riguardare i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione ed i beni mobili iscritti in Pubblici registri. Le caratteristiche del bene devono essere verificate all’atto dell’assegnazione, a prescindere dalla data della sua acquisizione.
Possono essere assegnati ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione di cui all’art. 43, comma 2, TUIR, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa:
- immobili strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E e A/10), qualora non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività (si tratta dei beni concessi in locazione o comodato e, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa);
- immobili merce, ossia immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (si tratta, tipicamente, degli immobili detenuti dalle imprese di costruzione);
- immobili a uso abitativo posseduti dall’impresa, c.d. beni patrimonio, che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’art. 90, TUIR (ossia, gli immobili detenuti a titolo di investimento).
Sono poi assegnabili i beni mobili iscritti in Pubblici registri, non utilizzati come strumentali per l’esercizio dell’attività.
Non si possono assegnare ai soci:
- i singoli diritti reali afferenti i beni quali, ad esempio, il diritto di usufrutto e di nuda proprietà, ovvero i diritti edificatori (tali diritti, infatti, non sono qualificabili come beni);
- le quote di partecipazione in società.
In cosa consiste l’assegnazione agevolata? L’agevolazione prevede che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ai soci (o valore catastale per gli immobili) e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applichi una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, fissata nella misura del 8%.
L’imposta sostitutiva è dunque dovuta sulle plusvalenze determinate in misura pari alla differenza tra il valore normale di cui all’art. 9, comma 3, TUIR, e costo dei beni di cui all’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, al netto degli ammortamenti dedotti. Resta ferma la facoltà di sostituire al valore normale il c.d. “valore catastale degli immobili”, dato dal prodotto della rendita per i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui all’art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131/1986.
Per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, l’imposta sostitutiva è fissata nella maggior misura del 10,5%.
Il beneficio fiscale è costituito dalla possibilità di applicare l’imposta sostitutiva dell’8% (o del 10,5%) sulle plusvalenze realizzate a seguito dell’assegnazione dei beni agevolabili.
Qualora per effetto dell’assegnazione siano annullate riserve in sospensione d’imposta (ad esempio, la riserva di rivalutazione non affrancata), le stesse devono essere assoggettate ad una imposta sostitutiva fissata nella misura del 13%.
A fronte del versamento dell’imposta sostitutiva, è previsto che per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili siano ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali siano dovute in misura fissa. Non è prevista, invece, alcuna agevolazione ai fini IVA.
Come e quando si versa l’imposta sostitutiva? L’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze ed eventualmente sulle riserve, deve essere versata:
- per il 60% dell’importo dovuto entro il 30 settembre 2026;
- per il restante 40% entro il 30 novembre 2026.
Per il versamento di tali imposte dovrebbero essere utilizzabili i codici tributo istituiti dalla Risoluzione n. 30/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, ossia:
- “1836”, imposta sostitutiva (8% – 10,5%) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto
- “1837”, imposta sostitutiva (13%) sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci.
