L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026): nuove disposizioni fiscali e di lavoro per il settore agricolo

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L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026): nuove disposizioni fiscali e di lavoro per il settore agricolo

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La Legge di Bilancio 2026 introduce alcune novità per il settore agricolo, in materia fiscale e di lavoro. Analizziamo sinteticamente le principali.

Le principali novità introdotte sono:

– la proroga per l’anno 2026 dell’esenzione dall’IRPEF “a scaglioni” dei redditi dominicali ed agrari, a favore di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 co. 15);

Analogamente a quanto già disposto per gli anni 2024 e 2025, anche per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF è riconosciuta limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali. In particolare, i redditi dominicali ed agrari (considerati congiuntamente) di CD e IAP:
– fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall’IRPEF;
– oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti per il solo 50%;
– oltre 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRPEF.


– con riguardo alla produzione e cessione, da parte di imprese agricole, di energia fotovoltaica eccedente la soglia di “agrarietà” (260.000 kWh anno), l’esclusione dal regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa ex art. 1 co. 423 della L. 266/2005 per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione sono completati dopo il 31.12.2025 (art. 1 co. 16);

Pertanto, per le imprese agricole che utilizzano detti impianti fotovoltaici, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica:
– entro la soglia dei 260.000 kWh anno, fa conseguire redditi agrari determinati catastalmente (come per la generalità degli impianti fotovoltaici);
– oltre tale soglia, per la parte eccedente dà luogo a redditi d’impresa determinati nei modi ordinari (senza possibilità, quindi, di avvalersi del regime di determinazione forfetaria del reddito d’impresa con coefficiente di redditività del 25%).

L’art. 1 comma 16 della L. 199/2025 precisa che, ai fini del riscontro del predetto termine del 31 dicembre 2025, dà prova dell’avvenuta installazione la registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI).


– la stabilizzazione, dal 2026, della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura – c.d. “LOAgri” (art. 1 co. 156);

La legge di bilancio 2026, prevedendo all’art. 1 comma 156 che le disposizioni dell’art. 1 commi da 344 a 354 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) si applichino a decorrere dall’anno 2026, ha poi reso strutturale la disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (c.d. LOAgri).

Si ricorda che il LOAgri era già stato recentemente prorogato, per effetto dell’art. 23 della L. 182/2025, fino al 31 dicembre 2025, al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali.


l’integrazione della disciplina del contratto di rete in agricoltura ex art. 1-bis co. 3 del DL 91/2014, per consentire alle imprese agricole partecipanti di cedere la propria quota di prodotto (derivante dall’esercizio in comune dell’attività agricola) ad altre imprese agricole parti del contratto di rete (art. 1 co. 157);

Il comma 157 dell’art. 1 della L. 199/2025 ha integrato la disciplina del contratto di rete in agricoltura di cui all’art. 1bis comma 3 del DL 91/2014, consentendo alle imprese agricole partecipanti di cedere la propria quota di prodotto (derivante dall’esercizio in comune dell’attività agricola) ad altre imprese agricole parti del contratto di rete.

Con il contratto di rete agricolo ex art. 1-bis comma 3 del DL 91/2014, viene consentito alle imprese partecipanti di dividersi tra loro in natura, a titolo originario, i prodotti ottenuti dall’esercizio in comune dell’attività agricola. Tale ripartizione avviene secondo le quote stabilite nel contratto di rete e prevede, nei confronti di ciascuna impresa agricola retista, l’attribuzione del prodotto agricolo a titolo originario.

Alla luce delle modifiche recate dalla legge di bilancio 2026, le imprese agricole partecipanti al contratto di rete, oltre ad ottenere la divisione in natura, possono altresì cedere la propria quota di prodotto agricolo ad altre imprese agricole retiste. Con tale disposizione pare pertanto potersi considerare superata la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate con la ris. 21 giugno 2017 n. 75, dove invece, con riferimento al contratto di rete agricolo ex art. 1-bis comma 3 del DL 91/2014, era stato affermato che i prodotti agricoli oggetto di divisione non potessero essere successivamente ceduti tra le imprese retiste, ma solo nei confronti di terzi.


– un credito d’imposta 4.0 ad hoc per le imprese del settore agricolo, fino al 2028 (art. 1 co. 454 – 459).

Il nuovo credito d’imposta 4.0 è riconosciuto “alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura” che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025 (beni materiali e immateriali 4.0 aggiornati), a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028.

Il credito d’imposta 4.0 per il settore agricolo è previsto nella misura unica del 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, nel limite di spesa complessivo per ciascun anno di 2,1 milioni di euro.
Con successivo decreto saranno stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni attuative, con particolare riguardo alle procedure di concessione per assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa.

Il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

Il credito d’imposta ad hoc per il settore agricolo non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, dei nuovi iper-ammortamenti ex art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 e del credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo e della pesca prorogato ex art. 1 commi 462-466 della L. 199/2025.
Il credito d’imposta è comunque cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

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