Dilazione debiti INPS-INAIL: ecco il Decreto ministeriale
E’ stato pubblicato il Decreto sulla norma della Legge di bilancio 2025 che prevede la dilazione per i debiti oltre 500mila euro. Le domande potranno essere presentate dopo le istruzioni degli Istituti (febbraio 2026?).
Con il decreto del Ministero del Lavoro e del MEF del 24 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025, si prosegue con l’attuazione della nuova disciplina sulla dilazione dei debiti contributivi dovuti a INPS e INAIL prevista dal l’articolo 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203. La norma attribuisce ai due Istituti la competenza esclusiva a concedere piani di rateazione fino a 60 rate mensili per debiti non affidati alla riscossione, superiori al mezzo milione di euro, per i casi di “difficoltà economico finanziaria temporanea”.

L’atteso Decreto definisce i casi in cui può essere concessa la dilazione estesa, ma rinvia a successivi atti dei consigli di amministrazione INPS e INAIL la definizione puntuale, entro gennaio 2026, dei requisiti e delle modalità operative per fare richiesta .
La disciplina della rateazione contributiva si fonda su un complesso sistema di norme stratificate, aggiornate, da ultimo, dalla Legge 203/2024:
- Art. 2, comma 11, DL 338/1989: prevede la possibilità di concedere dilazioni fino a
- • 24 rate per gli enti previdenziali
- • 36 rate per INAIL
- Art. 116, comma 17, Legge 388/2000: consente, su autorizzazione ministeriale, piani fino a 60 rate (norma ora esclusa per INPS e INAIL).
- Art. 23, Legge 203/2024: introduce un regime speciale per INPS e INAIL che, dal 1° gennaio 2025, possono concedere direttamente rateazioni fino a 60 mensilità, senza necessità di autorizzazione ministeriale.
- Decreto MLPS-MEF 24 ottobre 2025: individua i casi in cui la dilazione può estendersi oltre le 36 rate, fino al limite massimo di 60.
La norma si applica esclusivamente ai debiti non affidati alla riscossione e riguarda contributi, premi e accessori di legge.
Il Decreto prevede due tipologie di situazioni in cui è possibile ottenere la dilazione dei debiti, sulla base dell’entità del debito e della difficoltà economica dichiarata dal contribuente.
| Importo del debito | Condizione richiesta | Numero massimo di rate |
| Fino a 500.000 euro | Difficoltà economico-finanziaria temporanea | 36 rate |
| Oltre 500.001 euro | Difficoltà economico-finanziaria temporanea | 60 rate |
La valutazione della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria” sarà definita con apposite delibere dei consigli di amministrazione INPS e INAIL, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.
