Credito d’imposta 2026 per l’agricoltura: fino al 40% per investimenti in beni strumentali 4.0
La Legge di Bilancio 2026 (art. 97) reintroduce un credito d’imposta del 40% per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 destinato a imprese dei settori agricolo, pesca e acquacoltura. L’agevolazione copre beni materiali e software digitali (allegati A e B L. 232/2016), fino a 1 milione di euro per impresa, per investimenti effettuati nel 2026 (prenotabili fino al 30 giugno 2027). Misura più liquida e immediata rispetto all’iperammortamento.

Il credito d’imposta di cui all’articolo 97 della bozza della Legge di Bilancio 2026 si applica a nuovi investimenti in beni materiali e immateriali strumentali effettuati da imprese attive nei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, secondo criteri analoghi a quelli previsti per gli investimenti “Industria 4.0”.
Non potranno beneficiare del nuovo credito d’imposta le imprese
- che hanno prenotato gli investimenti ai sensi dell’art. 1, comma 446 della legge 207/2024 oppure
- che richiedono i crediti d’imposta per zone economiche speciali (ZES) o zone logistiche semplificate (ZLS), rifinanziati nella bozza della Legge di Bilancio 2026 fino al 2028.
Gli investimenti devono riguardare beni strumentali nuovi, ossia beni acquistati e mai utilizzati prima, destinati a essere impiegati nell’attività produttiva dell’impresa. Come per le precedenti edizioni è prevista anche l’ipotesi di investimenti effettuati mediante locazione finanziaria, assumendo quale costo quello sostenuto dal locatore.
I beni non potranno essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, pena l’esclusione del relativo costo dal computo del credito d’imposta.
L’esclusione dal credito d’imposta riguarda anche i beni acquistati mediante locazione finanziaria per i quali non verrà effettuato il riscatto entro il quinto anno successivo all’ultimazione dell’investimento.
Tra gli investimenti ammessi rientrano:
- Beni materiali (Allegato A – Legge 232/2016). Comprendono le dotazioni “4.0”, cioè beni con caratteristiche di automazione, interconnessione e digitalizzazione dei processi produttivi. Esempi applicabili al settore agricolo: Trattori, mietitrebbie, macchine operatrici dotate di sistemi di guida automatica o sensori intelligenti; Impianti e macchinari con controllo digitale o sensoristica IoT; Sistemi di irrigazione automatizzati e monitorati da remoto; Attrezzature di trasformazione o confezionamento connessi ai sistemi aziendali.
- Beni immateriali (Allegato B – Legge 232/2016). Riguardano i software, sistemi e piattaforme digitali strettamente connessi all’utilizzo dei beni materiali 4.0, ad esempio: Software per la gestione integrata dell’azienda agricola (farm management); Piattaforme di monitoraggio dati da sensori o droni; Sistemi di tracciabilità digitale delle produzioni o di certificazione di filiera.
Periodo di effettuazione degli investimenti. L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con possibilità di “prenotazione” fino al 30 giugno 2027, a condizione che, entro il 31 dicembre 2026, l’ordine risulti accettato dal fornitore, e sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione come acconto.
Misura del credito d’imposta. Il nuovo credito d’imposta prevede un’aliquota pari al 40% del costo di acquisizione del bene agevolabile con un limite massimo di investimenti agevolabili pari a 1 milione di euro per impresa.
Risorse a disposizione. A livello nazionale il tetto di spesa è estremamente modesto: 1,4 milioni di euro per l’anno 2026; 700.000 euro per l’anno 2027.
Utilizzo del credito. Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione (modello F24), senza applicazione dei limiti generali di compensazione (art. 34 L. 388/2000 e art. 1, c. 53 L. 244/2007).
Condizioni e obblighi documentali. Le imprese beneficiarie devono conservare fatture e DDT con esplicito riferimento all’art. 97 della Legge di Bilancio 2026 e ottenere la certificazione da un revisore legale o da una società di revisione, che attesti la corretta determinazione dei costi. Per le imprese non soggette a revisione obbligatoria, le spese per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, fino a un massimo di 5.000 euro.
Differenze rispetto al credito d’imposta “Industria 4.0” attualmente in vigore. Il nuovo credito d’imposta agricolo riprende la logica e gli allegati A e B della legge 232/2016, ma con alcune differenze sostanziali rispetto al regime ordinario “Industria 4.0”:
| Credito d’imposta agricolo 2026 | Credito d’imposta Industria 4.0 (vigente) | |
| Aliquota | 40% fino a 1 milione € | 20% fino a 2,5 milioni €, poi decrescente |
| Destinatari | Imprese agricole, pesca, acquacoltura | Tutte le imprese, inclusa l’agricoltura |
| Limite di spesa nazionale | 1,4 milioni € (2026) e 700.000 € (2027) | (per il 2025 erano stati fissati 2.200 milioni di euro). |
| Durata | Solo per investimenti 2026 (prenotazione entro 31/12/2026 e investimenti da effettuare entro 30/06/2027) | Prorogato fino al 2025 |
| Intensità di aiuto | Più elevata (40%) ma con plafond limitato | Aliquota inferiore, ma automatica e stabile |
| Gestione e controlli | Competenza MASAF, con certificazione dei costi | Gestione Agenzia Entrate |
