Superbonus e scadenza del 31 dicembre 2025

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Superbonus e scadenza del 31 dicembre 2025

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Il 31 dicembre 2025 rappresenta la fine del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 e della possibilità di fruire in luogo della detrazione, delle opzioni di sconto e cessione di cui all’art. 121. L’unica eccezione a tale scadenza è quella relativa a taluni interventi su immobili danneggiati da eventi sismici.

Le spese detraibili devono venire pagate al fornitore entro e non oltre il 31 dicembre 2025 (principio di cassa) da parte di tutti i soggetti che le sostengono al di fuori dell’esercizio di impresa, siano essi persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) o enti non commerciali. Quanto appena evidenziato vale

  • sia nel caso in cui il beneficiario non si avvalga delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 e fruisca quindi del superbonus mediante la detrazione per quote annuali costanti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025 e nelle nove successive,
  • sia nel caso in cui si avvalga dell’opzione di sconto sul corrispettivo di cui alla lett. a) dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020 in relazione a un beneficio superbonus c.d. “ordinario”, ossia spettante sulle spese 2025 nel limite del 65%. In questa fattispecie il 35% di spese detraibili, non coperte dallo sconto sul corrispettivo commisurato al 65% del loro ammontare, deve essere pagato al fornitore entro il 31 dicembre 2025, per consentire di considerare sostenuta entro la medesima data anche la parte coperta dallo sconto superbonus applicato in fattura.

Nei casi in cui il superbonus continua a spettare nella misura del 110% anche sulle spese sostenute nel 2025, come nel caso dello “speciale superbonus RSA” di cui al comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, qualora il beneficiario fruisca del superbonus mediante l’opzione dello sconto sul corrispettivo in fattura, che è in tal caso pari al 100% delle spese detraibili, dette spese potranno considerarsi sostenute entro il 31 dicembre 2025 soltanto se entro tale data risulterà emessa la fattura recante lo sconto “integrale” sul corrispettivo. ATTENZIONE: la fattura che viene emessa con data 31 dicembre 2025, ma inviata allo SdI nei primi dodici giorni di gennaio, si considera comunque emessa nel 2025 ai fini della individuazione dell’anno di sostenimento “per cassa” delle spese detraibili coperte da sconto “integrale” sul corrispettivo.

Nei casi di fruizione del superbonus per spese detraibili sostenute per cassa nel 2025 mediante detrazione in dichiarazione dei redditi, non è necessario che entro il 31 dicembre 2025 risultino anche realizzati i lavori cui tali spese detraibili si riferiscono. La risposta all’interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5-07055 evidenzia che “come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi «trainanti» e «trainati» elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono”. Gli interventi debbono comunque essere effettivamente completati anche successivamente e la loro mancata effettuazione, così come l’assenza degli altri requisiti richiesti dalla norma (come il raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti in termini di risparmio energetico o antisismici) “determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita”. Per la detrazione non è necessaria l’emissione di un SAL.

Discorso diverso per la fruizione del superbonus nelle forme opzionali di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (sconto o cessione): nella risposta all’interrogazione parlamentare 12 novembre 2024 n. 5-03091, il MEF ha evidenziato che in ciascun SAL devono essere incluse soltanto le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere. Sconto e cessione presuppongono l’emissione di un SAL: la data del 31 dicembre 2025, pertanto, rileva sia come data ultima entro cui sostenere le spese, sia come data entro la quale devono essere realizzati gli interventi che danno diritto al superbonus che rientrano in un SAL. Anche in questo caso l’ultimazione degli interventi potrà avvenire in un momento successivo, fermo restando che ciò dovrà necessariamente verificarsi.

Ad oggi manca una clausola di salvaguardia come quella contenuta nell’art. 1 comma 1 del DL 212/2023 che si riferisca gli interventi superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che entro il 31 dicembre 2025 non saranno ultimati e che non raggiungono gli obiettivi di efficienza energetica richiesti.

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