Legge sulla montagna: credito d’imposta per gli investimenti delle imprese agricole

La Legge n. 131/2025, c.d. “Legge sulla montagna”, prevede un contributo per gli imprenditori agricoli e forestali che operano nei comuni montani, per incentivare investimenti in servizi che proteggono l’ambiente. Il contributo, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, è fissato in misura pari al 10% degli investimenti agevolabili, ma arriva al 20% nei comuni montani con minoranze linguistiche storiche. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni, ma può essere utilizzato solo in compensazione nel modello F24.
Al momento, però, non sono ancora stati definiti i comuni montani che beneficeranno del contributo né gli investimenti che saranno agevolati.
Nell’ambito della Legge n. 131/2025, contenente disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, è previsto il riconoscimento di un contributo a favore degli imprenditori agricoli e forestali, singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, che:
- hanno sede ed esercitano prevalentemente l’attività nei comuni montani che saranno individuati da un apposito decreto ministeriale;
- nel periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 effettuano investimenti volti all’ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio (le tipologie dei servizi agevolabili saranno individuate da un apposito decreto ministeriale).
Il contributo, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, è fissato in misura pari al 10% del valore degli investimenti agevolabili, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno.
Tuttavia, il contributo, alle stesse condizioni e limiti, è riconosciuto nella maggior misura del 20%, nei casi in cui nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla Legge n. 482/1999 (lingue albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, ecc.), i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.
Il credito d’imposta di cui all’art. 2, Legge n. 131/2025, è cumulabile con altre agevolazioni aventi a riguardo le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel modello F24, dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.
Ai fini della compensazione non si applica il limite annuo di 250.000 euro, previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione, di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, né quello di 2 milioni di euro complessivi, di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000.
Tuttavia, l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013, in materia di aiuti de minimis nel settore agricolo.
Con un apposito decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 131/2025 (20 settembre 2025) saranno stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
