Florovivaismo e coltivazioni innovative: il regime di tassazione

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Florovivaismo e coltivazioni innovative: il regime di tassazione

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La riforma fiscale (D. Lgs. 192/2024) entrata in vigore il 1° gennaio 2024 ha stabilito che anche ai fini fiscali l’agricoltura non si identifica più solo con quelle coltivazioni che utilizzano la terra come substrato di produzione, ma può svilupparsi anche attraverso metodi innovativi e spazi alternativi: è stato ampliato il concetto di reddito agrario includendo le coltivazioni cosiddette “fuori suolo” e, con l’aggiunta della lett. b-bis) al 2° comma dell’art. 32 TUIR, si è aperta la porta alla possibilità di esercitare attività agricole anche in immobili registrati in diverse categorie catastali (C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10).

Lo sviluppo di nuovi sistemi produttivi e di coltivazione che si stanno velocemente diffondendo, ha portato il legislatore a proporre un quadro normativo alle coltivazioni innovative, riconoscendo e disciplinando forme di agricoltura che fino a ieri restavano ai margini della normativa tributaria.

Viene ridefinito il reddito agrario dell’art. 32, comma 1, del TUIR superando una visione fondata sul concetto di “potenzialità del fondo” e introducendo un criterio allineato al diritto civile (all’art. 2135 c.c.). L’attività agricola viene definita non più come mera espressione della capacità produttiva del terreno, ma come un insieme articolato di processi che includono la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico vegetale o animale, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno il legame diretto con la terra: il terreno rappresenta un supporto utile, ma non costituisce più il presupposto esclusivo per determinare il reddito su base catastale. E’ stata ampliata la possibilità di usufruire della determinazione del reddito agrario anche se il ciclo biologico non sfrutta il terreno quale sub strato di produzione, ma resta esclusa ogni attività che si limiti a utilizzare strutture o tecnologie senza incidere su un processo vitale vegetale o animale, perché in quel caso verrebbe meno la qualifica di impresa agricola.

La fiscalità agricola si apre a tutte quelle forme di coltivazione evolute e tecnologicamente avanzate che superano i confini dell’agricoltura tradizionale: tecniche di coltivazione come quella idroponica e acquaponica  mediante vertical farm trovano ora pieno riconoscimento.

Il superamento del vincolo “terra” si lega alla nuova lettera b-bis) del comma 2 dell’art. 32 TUIR, che consente l’applicazione della tassazione catastale anche per coltivazioni realizzate in fabbricati, indipendentemente dalla presenza di terreno agricolo.

Con la Circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le attese indicazioni interpretative sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 192/2024, che ha apportato rilevanti modifiche al regime fiscale dei redditi agricoli.

Alcune delle novità riguardano, in particolare, i redditi dominicali e agrari, con specifico riferimento alle attività di coltivazione realizzate in ambienti protetti (serre, fabbricati e strutture similari).

La Circolare 12/E chiarisce ciò che nella norma non è indicato, ovvero che il legislatore ha distinto due ipotesi di coltivazioni svolte all’interno di fabbricati e serre:

  • Colture tradizionali: continuano a essere disciplinate dalle regole ordinarie del TUIR, che riconducono la produzione al collegamento diretto con il terreno agricolo;
  • Colture innovative: rientrano in questa categoria quelle effettuate con tecniche avanzate, quali vertical farming, idroponica e micropropagazione in vitro, anche in assenza di legame con il suolo, purché svolte all’interno di immobili censiti al Catasto Fabbricati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10).

Per le colture innovative il nuovo comma 3-bis dell’art. 32 TUIR definisce i criteri di tassazione a regime, rimandando a un apposito decreto attuativo interministeriale (MEF e MASAF) per:

  • l’individuazione delle nuove classi e qualità di coltura;
  • la disciplina della dichiarazione catastale degli immobili utilizzati;
  • la determinazione della cosiddetta superficie agraria di riferimento.

E’ stato inoltre chiarito che il nuovo regime di tassazione – quello che prevede, in via transitoria, l’applicazione della tariffa d’estimo più elevata della provincia incrementata del 400% – si applica esclusivamente alle coltivazioni innovative, come le vertical farm, le colture idroponiche o la micropropagazione in vitro. Per le coltivazioni tradizionali, invece, anche se realizzate all’interno di fabbricati D/10, continuano a valere le regole già esistenti dettate dl combinato disposto di cui agli articoli 32, comma 2, lett. b), 34 comma 4 e 28, comma 4 bis del TUIR, ovvero, il riferimento al reddito agrario e dominicale più alto della provincia, senza alcuna maggiorazione.

Determinazione del reddito nel periodo transitorio

Per le coltivazioni “con tecniche innovative” svolte all’interno di immobili censiti nelle citate classi catastali, fino all’emanazione del decreto interministeriale, il reddito agrario viene calcolato applicando alla superficie della particella catastale su cui si trova l’immobile la tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia, maggiorata del 400%. Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, questa maggiorazione del 400% è giustificata dalla maggiore produttività delle colture “fuori suolo”, le quali, grazie a tecnologie avanzate e sistemi innovativi di produzione in ambienti chiusi e protetti, possono garantire rese superiori rispetto all’agricoltura tradizionale.

La disposizione così come formulata non prevede alcun limite di produttività nel corso del regime transitorio, ma l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12/E ha chiarito che anche in questo periodo dovranno trovare comunque applicazione i limiti sanciti dalla lett. b-bis), quindi in assenza del decreto che individua la superficie agraria di riferimento, occorre prendere in considerazione la superficie della particella su cui insiste l’immobile.

Ne consegue che, fino all’emanazione del decreto interministeriale, le attività agricole di cui alla lettera b-bis) producono reddito d’impresa solo se la superficie utilizzata per la produzione supera il doppio della superficie della particella catastale. In tale ipotesi, il reddito relativo alla parte eccedente deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri previsti dall’art. 56-bis, comma 1, TUIR: esso concorre quindi a formare il reddito d’impresa in misura proporzionale al reddito agrario (determinato, nel periodo transitorio, con il criterio della tariffa d’estimo incrementata) riferibile alla superficie eccedente.

Esempio pratico

Il nuovo comma 4-bis dell’art. 34 TUIR stabilisce che, a partire dal periodo d’imposta 2024, i redditi agrari derivanti da colture innovative siano determinati applicando alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile la tariffa d’estimo più alta vigente nella provincia, aumentata del 400%. Tale valore dovrà essere rivalutato dell’80 per cento e, per i soggetti non CD o IAP, ulteriormente rivalutato del 30 per cento. Per quanto attiene al reddito dominicale, nel periodo transitorio si applica il medesimo criterio appena descritto ma, il reddito così ottenuto deve essere confrontato con la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%: rileva, come imponibile, il maggiore dei due importi.

Pertanto, qualora la rendita catastale del fabbricato, rivalutata del 5%, risulti superiore al reddito dominicale rivalutato, nella dichiarazione dei redditi occorre assumere, quale reddito dominicale, tale rendita catastale.

Poiché nel modello Redditi deve essere riportato il valore base (non rivalutato, in quanto la rivalutazione è applicata direttamente in dichiarazione), l’importo della rendita rivalutata del 5% va suddiviso per il coefficiente 2,34.

In questo modo, il reddito dominicale dichiarato nel quadro RA, una volta rivalutato (+80% e +30%), corrisponderà alla rendita catastale incrementata del 5%.

Reddito dominicale della superficie di riferimento (tariffa d’estimo più elevata): € 1.000

Reddito dominicale rivalutato (con maggiorazioni +80% e +30% – soggetto non CD/IAP):

€ 1.000 × 1,80 × 1,30 = € 2.340

Rendita catastale del fabbricato adibito a coltivazioni innovative: € 2.300

Rendita rivalutata del 5%: € 2.300 × 1,05 = € 2.415

Poiché la rendita rivalutata (€ 2.415) è superiore al reddito dominicale rivalutato (€ 2.340), nella dichiarazione, quadro RA, andrà indicato il valore base pari a: € 2.415 : 2,34 = € 1.032

Come detto, per la determinazione del reddito agrario (e dominicale, salvo il caso in cui la rendita catastale dell’immobile sia superiore), alla superficie della particella catastale sulla quale insiste l’immobile deve essere applicata la tariffa d’estimo più elevata vigente nella provincia di ubicazione; l’importo così ottenuto è incrementato del 400 per cento e, successivamente, rivalutato dapprima del 70 per cento e, in ulteriore misura, del 30 per cento per i soggetti non CD o IAP.

Tuttavia, l’Agenzia chiarisce che il regime transitorio per determinare il reddito da coltivazioni svolte all’interno di immobili censiti al catasto fabbricati (categorie: C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9, D/10) si applica solo alle coltivazioni ottenute mediante i più evoluti sistemi di coltivazione: vertical farm,  colture idroponiche, micropropagazione in vitro.

L’Amministrazione, in merito alle rivalutazioni per i redditi da coltivazioni con tecniche avanzate e indoor (80%, 70%, 30%), ha anche precisato che non si applicano talune specifiche disposizioni agevolative destinate ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali e ai predetti soggetti che non hanno compiuto 40 anni, in quanto dettate esclusivamente per i terreni.

Negli altri casi si applicano alla superficie catastale coltivata le corrispondenti tariffe d’estimo (o, in loro assenza, le più elevante della provincia) alle quali si applicano le rivalutazioni di legge (RD + 80%; RA+70%; ulteriore rivalutazione del 30%). Qualora poi l’attività di coltivazione ecceda i limiti dell’art. 32, comma 2, lett. b), trova applicazione l’art. 56-bis comma 1, TUIR.

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