Credito d’imposta per i carburanti agricoli: domande da inviare ad AGEA e utilizzo entro il 31 dicembre 2026
Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta fino al 20% delle spese, al netto dell’IVA, sostenute dal 1° marzo al 31 maggio 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina destinati ai mezzi utilizzati nell’attività agricola e al riscaldamento delle serre orticole. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma AGEA, anche tramite un Centro di assistenza agricola delegato. Il credito effettivamente concesso potrà essere utilizzato in compensazione mediante modello F24, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento AGEA e, improrogabilmente, entro il 31 dicembre 2026.L’importo massimo concedibile è pari a 50.000 euro per impresa. Qualora le richieste complessive superino le risorse disponibili, la percentuale del 20% sarà ridotta proporzionalmente per tutti i beneficiari ammessi.
Il decreto attuativo MASAF-MEF prot. 0365846, del 27 luglio 2026, disciplina beneficiari, spese ammissibili, modalità di presentazione delle domande, riparto delle risorse e controlli in relazione al credito d’imposta disposto dal D.L. n. 38/2026 in favore delle imprese agricole per l’acquisto di gasolio e benzina.
Il credito d’imposta è stato istituito per compensare, almeno in parte, l’incremento dei costi di gasolio e benzina entra nella fase attuativa. Il recente decreto interministeriale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, affida ad AGEA la gestione dell’intero procedimento: dalla ricezione delle domande alla determinazione dell’importo spettante, fino ai controlli e all’eventuale recupero delle somme indebitamente utilizzate.
La misura era stata inizialmente introdotta con una dotazione di 30 milioni di euro e limitata agli acquisti effettuati nel mese di marzo 2026. Successivamente, l’intervento è stato rafforzato con ulteriori 60 milioni di euro e con l’estensione agli acquisti effettuati nei mesi di aprile e maggio, portando così lo stanziamento complessivo a 90 milioni di euro.
Dal contributo previsto dalla legge alle modalità operative.
La base normativa dell’intervento è rappresentata dall’articolo 8-ter del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88 e successivamente modificato dal Decreto Legge 22 maggio 2026, n. 89.
L’agevolazione concessa mediante un credito d’imposta riguarda le spese sostenute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. La percentuale del credito d’imposta indicata dalla norma è fissata fino al 20% della spesa ammissibile.
Chi può richiedere il credito d’imposta?
Possono presentare domanda le imprese agricole:
- indipendentemente dalla forma giuridica adottata;
- indipendentemente dal regime contabile applicato;
- in possesso della qualifica di agricoltore in attività, secondo la disciplina nazionale relativa ai pagamenti diretti della PAC.
Possono quindi accedere, ricorrendone le condizioni, tanto le imprese individuali quanto le società semplici, le società di persone, le società di capitali e le cooperative agricole.
Il decreto non richiede espressamente la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, ma il possesso del requisito di agricoltore in attività secondo le disposizioni applicabili alla PAC.
Non possono beneficiare del credito:
- le imprese destinatarie di un ordine di recupero ancora pendente, conseguente a una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno;
- le imprese che risultavano già in difficoltà, ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026.
Per le microimprese e le piccole imprese restano applicabili le specifiche deroghe previste dal quadro temporaneo europeo.
Quali acquisti sono agevolabili
Il credito riguarda esclusivamente le spese sostenute dal 1° marzo al 31 maggio 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina. La spesa deve essere documentata mediante fattura e assunta al netto dell’IVA.
Il carburante deve essere stato utilizzato per alimentare mezzi, macchine e attrezzature direttamente impiegati nell’esercizio delle attività agricole. Il decreto indica, a titolo esemplificativo:
- trattori agricoli e forestali;
- macchine agricole operatrici semoventi;
- macchine per la lavorazione del terreno;
- macchine per la raccolta;
- sollevatori telescopici a uso esclusivamente agricolo;
- motopompe per irrigazione;
- gruppi elettrogeni agricoli;
- macchinari e attrezzature leggere;
- impianti e strumenti per il riscaldamento delle serre destinate alla coltivazione di piante orticole.
Sono invece escluse le spese relative al carburante utilizzato per:
- autovetture;
- mezzi destinati al trasporto commerciale non agricolo;
- attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola.
Poiché il decreto menziona esclusivamente gasolio e benzina, non sono agevolabili gli acquisti di GPL, metano o altri combustibili. Inoltre, per quanto riguarda il riscaldamento, la disposizione richiama specificamente le serre destinate alla coltivazione di piante orticole: non risultano quindi espressamente ricompresi il riscaldamento dei fabbricati zootecnici o quello delle serre destinate esclusivamente alle produzioni floricole.
Come dovranno essere presentate le domande
La domanda dovrà essere trasmessa ad AGEA esclusivamente attraverso la piattaforma telematica che sarà attivata sul sito istituzionale dell’Agenzia.
La presentazione potrà essere effettuata:
- direttamente dall’impresa beneficiaria;
- da un Centro di assistenza agricola, sulla base di una specifica delega.
AGEA dovrà adottare le proprie Istruzioni operative entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto. Le istruzioni definiranno le date di apertura e chiusura del portale e gli ulteriori aspetti tecnici del procedimento.
Il periodo disponibile per presentare la domanda non potrà essere inferiore a venti giorni. In ogni caso, il termine finale non potrà essere fissato oltre il 30 settembre 2026. Le domande inviate con modalità diverse da quelle stabilite saranno considerate irricevibili.
Le dichiarazioni e i documenti da presentare
La domanda dovrà contenere, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
- i dati anagrafici dell’impresa;
- l’ammontare delle spese sostenute dal 1° marzo al 31 maggio 2026;
- l’importo del credito teoricamente spettante;
- l’indicazione di eventuali altri aiuti di Stato, aiuti “de minimis” o agevolazioni ricevuti sugli stessi costi;
- la dichiarazione relativa al rispetto delle regole sul cumulo;
- la dichiarazione che il carburante è stato utilizzato esclusivamente per gli impieghi agricoli ammessi;
- la dichiarazione di non essere destinatari di ordini di recupero pendenti;
- la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà previste dalla normativa europea.
Alla domanda dovranno essere allegate le copie delle fatture relative agli acquisti di gasolio e benzina effettuati nel trimestre agevolato.
Entro il termine di presentazione sarà possibile inviare una nuova domanda, che sostituirà integralmente quella precedente, oppure rinunciare completamente al credito richiesto. Sarà considerata valida esclusivamente l’ultima comunicazione correttamente trasmessa.
Come AGEA determinerà il contributo
Terminato il periodo di presentazione delle domande, AGEA avrà venti giorni per:
- verificare le domande ammissibili;
- determinare l’ammontare complessivo dei crediti teoricamente richiesti;
- individuare la percentuale effettivamente riconoscibile;
- quantificare il credito concesso a ciascuna impresa.
Se l’importo complessivamente richiesto sarà inferiore alle risorse disponibili, la percentuale sarà pari al 20% della spesa ammissibile.
Qualora, invece, le richieste superino la dotazione finanziaria disponibile, AGEA ridurrà proporzionalmente l’aliquota, rapportando le risorse disponibili all’ammontare complessivo dei contributi ammissibili.
Pertanto, il 20% rappresenta la misura massima teorica e non una percentuale necessariamente garantita. Il credito non potrà comunque superare 50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
Il provvedimento di concessione sarà pubblicato sul sito istituzionale di AGEA e tale pubblicazione avrà valore di comunicazione nei confronti delle imprese beneficiarie. Entro il 31 ottobre 2026 AGEA dovrà inoltre trasmettere al MASAF una relazione sulle domande ricevute, sull’istruttoria svolta e sul riparto effettuato.
Utilizzo del credito entro il 31 dicembre 2026
Il credito riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La compensazione potrà essere effettuata:
- a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento AGEA;
- entro e non oltre il 31 dicembre 2026;
- senza possibilità di riportare l’importo non utilizzato agli anni successivi.
Il modello F24 presentato con modalità diverse da quelle telematiche sarà rifiutato. Saranno inoltre scartate le compensazioni di importo superiore al credito effettivamente concesso.
Non trovano applicazione gli ordinari limiti quantitativi previsti per la compensazione dei crediti e non opera neppure il divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo previsto dall’articolo 31 del Decreto Legge n. 78/2010.
Il credito non concorre alla formazione del reddito dell’impresa e neppure alla formazione della base imponibile IRAP, inoltre, non rileva ai fini dei rapporti previsti dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il regime europeo di aiuti di Stato
La misura non è concessa nell’ambito del regime “de minimis agricolo”. Il contributo rientra nella Sezione 2.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente, adottato con Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593.
Il regime nazionale di riferimento è identificato con il numero SA.123714 (2026/N) e riguarda le misure di sostegno alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nella pesca e nell’acquacoltura.
In applicazione di tale disciplina, l’importo nominale complessivo del contributo non può superare 50.000 euro per impresa. Il MASAF provvederà alla registrazione del regime di aiuto, mentre AGEA registrerà nei Registri SIAN i singoli aiuti concessi alle imprese beneficiarie.
Cumulabilità con altri aiuti e agevolazioni
Il credito non può essere cumulato, sugli stessi costi, con aiuti “de minimis” qualora il cumulo determini il superamento dell’intensità massima consentita dalla disciplina europea[1].
È invece cumulabile:
- con altri aiuti di Stato riferiti a costi diversi;
- con altri aiuti di Stato riferiti agli stessi costi, purché non siano finanziate le medesime quote di spesa e siano rispettate le intensità massime previste;
- con agevolazioni che non costituiscono aiuti di Stato, nel limite delle spese effettivamente sostenute.
Quando altri aiuti o agevolazioni riguardano gli stessi acquisti, la base di calcolo del credito deve essere determinata al netto degli ulteriori benefici ricevuti.
Nel verificare che il cumulo non superi il costo effettivamente sostenuto, deve essere considerato anche il vantaggio derivante dalla non imponibilità del credito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Controlli, revoca e recupero del credito
AGEA effettuerà controlli anche a campione, selezionando le posizioni in funzione del rischio, dell’importo richiesto e dell’entità delle spese documentate.
Le verifiche riguarderanno principalmente la corrispondenza tra spese dichiarate e fatture allegate, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l’effettiva destinazione agricola del carburante, la sussistenza dei requisiti del beneficiario, il rispetto delle condizioni di cumulabilità ed il mantenimento dei requisiti successivamente alla concessione.
Anche l’Agenzia delle Entrate potrà rilevare, nell’ambito della propria attività ordinaria di controllo, l’utilizzo indebito totale o parziale del credito. In tal caso ne darà comunicazione ad AGEA, che attiverà le procedure di recupero.
In caso di revoca, l’impresa dovrà restituire il credito indebitamente fruito, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge. Restano inoltre ferme le conseguenze previste dal D.P.R. n. 445/2000 in presenza di dichiarazioni false o mendaci.
Cosa devono fare ora le imprese agricole
In attesa delle Istruzioni operative AGEA, è opportuno che le imprese inizino a:
- individuare tutte le fatture di gasolio e benzina riferite al periodo 1° marzo-31 maggio 2026;
- distinguere gli acquisti destinati alle attività agricole da quelli riferibili ad autovetture o usi non ammessi;
- determinare la spesa al netto dell’IVA;
- verificare il possesso del requisito di agricoltore in attività;
- controllare la presenza di eventuali altri contributi o agevolazioni sugli stessi costi;
- conservare documentazione e registrazioni che consentano di dimostrare l’effettiva destinazione agricola del carburante.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla scadenza del 31 dicembre 2026. I tempi tra la pubblicazione del provvedimento AGEA e il termine per l’utilizzo del credito potrebbero essere piuttosto contenuti; di conseguenza, le imprese dovranno programmare tempestivamente le compensazioni mediante modello F24, evitando di lasciare inutilizzata una parte del beneficio.
